LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Al fine di agevolare la sostituzione della propria casa di abitazione è prevista la possibilità di scomputare dall’imposta sui trasferimenti da corrispondere in occasione dell’acquisto di un nuovo immobile quanto versato al momento dell’acquisto del precedente immobile.
Fino al 2015 l’agevolazione era riconosciuta soltanto in caso di cessione della vecchia abitazione e riacquisto entro 1 anno di un nuovo immobile. Dall’1.1.2016 è possibile fruire dell’agevolazione anche se la vecchia abitazione viene ceduta in un momento successivo all’acquisto del nuovo immobile, a condizione che la vendita avvenga entro 1 anno.
Il precedente acquisto deve essere stato effettuato a titolo oneroso beneficiando delle agevolazioni “prima casa” IVA o registro. Pertanto, qualora l’immobile sia pervenuto per successione/donazione, il credito non spetta. È invece possibile che l’immobile sia stato costruito anziché acquistato.
L’alienazione di tale immobile può essere avvenuta sia a titolo oneroso (vendita) che gratuito (donazione).
L’agevolazione spetta anche se l’immobile è stato acquistato da impresa costruttrice prima del 22.5.1993 a condizione che il contribuente dimostri e dichiari di essere stato all’epoca in possesso dei requisiti “prima casa”; si rammenta infatti che fino al 22.5.1993 l’aliquota IVA agevolata spettava anche in assenza dei requisiti “prima casa”.
Il nuovo acquisto può avvenire a qualsiasi titolo e deve avere per oggetto una casa di abitazione:
non di lusso, ossia di categoria catastale A tranne che A/1, A/8 e A/9; per la quale sussistono i requisiti “prima casa”.
È indifferente che il nuovo acquisto avvenga con IVA o imposta di registro e in tale ultimo caso si opti o meno per il prezzo-valore. Il credito spetta anche nell’ipotesi in cui il nuovo immobile sia costruito in appalto.
Il credito d’imposta è pari al minore importo tra:
Nel caso in cui l’immobile alienato fosse stato acquisito in appalto, per determinare il credito va considerata al fine del confronto, l’IVA assolta su tutte le fatture dell’appaltatore.
Per gli immobili posseduti in comunione, il credito spetta in proporzione alla quota di possesso.
ACQUISTO NUOVA ABITAZIONE CON REGISTRO | ACQUISTO NUOVA ABITAZIONE CON IVA |
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Nel caso di acquisto di nuova abitazione con IVA non è possibile la compensazione con l’IVA
dovuta sul nuovo immobile in quanto il soggetto obbligato al versamento è l’impresa costruttrice.
In tal caso quindi il credito sarà utilizzato con le altre modalità previste.
Nell’atto di acquisto, oltre alle dichiarazioni dei requisiti prima casa, devono anche essere indicati gli
elementi necessari alla determinazione del credito:
In relazione alle differenti modalità di utilizzo del credito vanno osservati i seguenti adempimenti:
ESEMPIO PRATICO:
Il contribuente Tizio, all’atto dell’acquisto della casa “A”, ha pagato imposta di registro (o Iva) per euro 3.000 (acquisto avvenuto nel 2005) e in sede di acquisto della casa “B” (dicembre 2016) paga Iva (o imposta di registro) per euro 5.000. In tal caso il credito d’imposta è di euro 3.000.
Viceversa, se in sede di acquisto della casa “A” si è pagata Iva (o imposta di registro) per euro 5.000 e in sede di acquisto della casa “B” si paga imposta di registro (o Iva) per euro 2.000, il credito d’imposta applicabile è pari ad euro 2.000.
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