LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis“, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto “alternativo” a quello automatico previsto dallo stesso Decreto (riconosciuto in misura pari al 100% del contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni”), a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subìto una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30%nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.
La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda, i cui termini e modalità di presentazione sono stati individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 2.7.2021.
Si rammenta che l’agevolazione può essere fruita:
ovvero
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In quest’ultimo caso, come evidenziato nel citato Provvedimento, il credito può essere utilizzato “solo a valle dei controlli degli esiti” della domanda e successivamente alla comunicazione dell’Agenzia di riconoscimento del contributo. |
Merita evidenziare che i soggetti che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto “automatico” manifestando la scelta di accredito su c/c o utilizzo come credito d’imposta, non sono vincolati a confermare la medesima modalità di erogazione.
Di conseguenza, è possibile indicare nella domanda per il contributo “alternativo” una modalità di erogazione diversa rispetto a quella precedentemente richiesta.
Il modello della domanda, approvato con il citato Provvedimento 2.7.2021, si compone dei seguenti riquadri.
“ Soggetto richiedente “ |
Va riportato il codice fiscale del soggetto richiedente. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia:
Il richiedente deve inoltre indicare il settore in cui opera (agricolo, pesca e acquacoltura ovvero altro settore) barrando la corrispondente casella. |
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“Rappresentante firmatario dell’istanza“ |
Va riportato il codice fiscale:
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“Requisiti“ |
Innanzitutto va barrata la casella per indicare di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo (soggetto la cui attività risulta cessata alla data del 26.5.2021, soggetto che ha attivato la partita IVA dal 27.5.2021, enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi) nonchè la casella corrispondente alla fascia di ricavi / compensi 2019. é inoltre richiesta l’indicazione dell’ammontare medio mensile (arrotondato all’unità di Euro) del fatturato / corrispettivi relativo alle operazioni effettuate nel periodo:
Nelle istruzioni è presente la seguente Tabella dei righi del mod. REDDITI 2020 di riferimento per i ricavi / compensi 2019.
Le istruzioni precisano inoltre che:
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“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio …” per aiuti della Sezione 3.1 |
È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “Temporary Framework”), qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti. Se l’importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A)e compilata la Sezione“Minor importo richiesto” nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti. La dichiarazione è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro. |
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“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio …” per aiuti della Sezione 3.12 |
È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “Temporary Framework”), qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti. Se l’importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A)e compilata la Sezione“Minor importo richiesto” nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti. La dichiarazione è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro. |
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“Minor importo richiesto“ |
Come sopra accennato, corrisponde al minor importo del contributo in esame a seguito della rideterminazione dello stesso, al fine del rispetto dei limiti previsti dalle citate Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final. |
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“Sezione Temporary framework contributo“ |
Va barrata la casella corrispondente alla Sezione (3.1 ovvero 3.12) del c.d. “Temporary Framework” nel cui ambito è richiesto il contributo a fondo perduto “alternativo” in esame. |
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“Modalità di fruizione del contributo“ |
Va indicata, alternativamente, la scelta per il riconoscimento del contributo tramite accredito sul c/c ovvero quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante il mod. F24.
Nella specifica Guida disponibile sul proprio sito Internet l’Agenzia precisa che alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i seguenti limiti:
Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti. |
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“IBAN“ |
Va indicato il codice IBAN del c/c bancario o postale intestato / cointestato al soggetto richiedente. In caso di opzione per il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta, l’IBAN non va indicato. Merita evidenziare che le istruzioni precisano che l’indicazione errata del codice IBAN può “provocare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo”. |
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“Rinuncia al contributo“ |
La casella va barrata in caso di rinuncia al contributo. In tal caso vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante. La rinuncia:
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“Sottoscrizione“ |
Il richiedente / rappresentante firmatario deve apporre la firma riportando la data di sottoscrizione. |
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“Impegno alla presentazione telematica“ |
Va compilato in caso di trasmissione della domanda, per conto del richiedente, da parte di un intermediariodelegatoalla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche. L’intermediario può ricevere anche un’apposita delega esclusivamente per l’invio della domanda in esame. In tal caso va barrata la specifica casella contenente la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000. |
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“Quadro A – Elenco degli Aiuti ricevuti” |
È richiesta l’indicazione degli Aiuti di cui si è beneficiato, indicando, tramite la barratura dell’apposita casella, la Sezione del c.d. “Temporary Framework” di appartenenza (3.1 ovvero 3.12). In presenza di un’impresa unica vanno barrate le caselle corrispondenti agli Aiuti ricevuti dal richiedente e non anche dagli altri soggetti dell’impresa unica. I campi “Data inizio” e “Data fine” del “Periodo ammissibile” riguardano i contributi di cui alle lett.D), E) e F) dellaSezione 3.12e taleperiododeve essere:
ovvero
Qualora il periodo ammissibile non sia indicato, lo stesso si intende corrispondente al periodo 1.3.2020-31.12.2021. |
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“Quadro B –Elenco dei soggetti ... impresa unica“ |
Il quadro è riservato ai beneficiari appartenentiadun’impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato. Nello stesso vanno indicati i codici fiscali dei soggetti appartenentiall’impresa unica. |
Al fine di usufruire del contributo “alternativo” in esame l’Agenzia rammenta che è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:
Ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
Per la compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi è necessario innanzitutto determinarel’ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato nei 2 periodi (1.4.2019 – 31.3.2020 e 1.4.2020 – 31.3.2021).
A tal fine l’Agenzia precisa che:
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Per ulteriori specifiche casistiche l’Agenzia richiama quanto chiarito con la Circolare 14.5.2021, n. 5/E |
Individuato l’ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi, l’importo dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi per ciascun periodo (1.4.2019 – 31.3.2020 e 1.4.2020 – 31.3.2021) è determinato dividendo l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi di ciascun periodo per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo. A tal fine l’Agenzia specifica che:
Così, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata il 25.6.2019, l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato va suddiviso per 9 mesi;
Qualora la partita IVA sia stata attivata nel periodo 1.4.2019 – 31.3.2021 non va considerato il mese di attivazione;
A tal proposito la citata Guida del contributo in esame propone il seguente schema riassuntivo.
Data attivazione partita IVA |
Media mensile 1.4.2019 – 31.3.2020 |
Media mensile 1.4.2020 – 31.3.2021 |
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Importo complessivo fatturato / corrispettivi |
Numero mesi |
Importo complessivo fatturato / corrispettivi |
Numero mesi |
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Fino al 31.3.2019 |
Data operazione tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020 |
12 |
Data operazione tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021 |
12 |
Tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020 |
Data operazione tra il primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita IVA e il 31.3.2020. Nel caso di attivazione a marzo 2020, l’ammontare è zero e il contributo non è spettante, in quanto non si verifica calo del fatturato tra i 2 periodi |
Mesi a partire da quello successivo all’attivazione della partita IVA |
Data operazione tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021 |
12 |
Esempio: 13.7.2019 |
Nell’esempio: tra l’1.8.2019 e il 31.3.2020 |
Nell’esempio: 8 |
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Tra l’1.4.2020 e il 26.5.2021 |
Zero |
Zero |
Il contributo non è spettante, in quanto non si verifica il calo del fatturato tra i 2 periodi |
Ammontare contributo spettante
Le istruzioni rammentano che il contributo in esame è determinato applicando una specifica percentualealladifferenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020, come di seguito riportato.
Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1, DL n. 41/2021) |
Soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1, DL n. 41/2021) |
Ricavi / compensi 2019 |
60% |
90% |
non superiori a € 100.000 |
50% |
70% |
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 |
40% |
50% |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 |
30% |
40% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 |
20% |
30% |
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 |
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importonon superiore a € 150.000 (non è previsto un importo minimo).
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Per il calcolo del contributo l’ammontare dei ricavi / compensi / volume d’affari non va ragguagliato ad anno . |
Al fine di determinare l’importo effettivamente spettante, da accreditare su c/c o da riconoscere come credito d’imposta, oltre alle percentuali sopra riportate, va considerato che:
Conseguentemente, se il contributo Sostegni-bis “alternativo” risulta inferiore al contributo Sostegni-bis “automatico” ottenuto, al contribuente non spetta alcun ulteriore importo. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a € 35.000 e ha diritto al contributo Sostegni-bis “alternativo” pari a € 33.000 non spetta alcun importo;
Per quanto riguarda la compilazione delle 2 Sezioni riservate alla “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” in merito al rispetto dei massimali previsti per gli Aiuti di Stato, merita evidenziare che le istruzioni specificano che:
Così, ad esempio, per quanto riguarda gli altri aiuti erariali, occorre tenere conto delle misure di cui agli artt. 26, DL n. 34/2020 (“Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”) e 136-bis (“Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole“).
e va compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti appartenentiall’impresa unica.
Con riferimento alle Sezioni 3.1 e 3.12 nella citata Guida l’Agenzia riepiloga le condizioni ed i requisiti per poter rientrare nell’una o nell’altra Sezione nonché i limiti massimi di Aiuto ammessi nei diversi periodo per ciascuna Sezione.
La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite:
La domanda può essere predisposta anche tramite un “software di mercato” e inviata utilizzando Entratel / Fisconline. Come sopra accennato, l’invio può essere effettuato per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche ovvero “appositamente delegatocon autodichiarazione“, da evidenziare barrando la specifica casella contenuta nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” del modello in esame. In questi casi, come precisato dalla citata Guida, l’intermediario deve far sottoscrivere al soggetto richiedente il modello della domanda in esame compilato e conservarlo unitamente alla copia del documento d’identità;
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I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni liquidazione periodiche IVA che intendono presentare la domanda devono preventivamente aver presentato la Comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021. |
A seguito della presentazione della domanda viene rilasciata una prima ricevuta attestante la presa in carico / scarto a seguito dei controlli formali effettuati.
Al superamento dei controlli l’Agenzia, nella sezione “Contributo a fondo perduto –Consultazione esito” dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi“, comunica l’accoglimento della domanda e l’importo erogato ovvero il riconoscimento del contributo in caso di scelta per la “trasformazione” dello stesso in credito d’imposta. Da tale momento non è più possibile trasmettere ulteriori domande, mentre è possibile presentare una rinuncia.
Successivamente viene rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nella predetta sezione.
Le ricevute sono messe a disposizione, esclusivamente del soggetto che ha trasmesso l’istanza, nella sezione “ricevute” della propria area riservata nonché nella sezione “Contributo a fondo perduto – Invii effettuati” del portale “Fatture e corrispettivi“.
Qualora la domanda sia presentata tramite un intermediario l’esito della domanda / rinuncia:
La domanda va presentata:
Entro gli stessi termini è possibile, “in caso di errore“, presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente trasmessa.
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L’ultima domanda trasmessa sostituisce quelle precedentemente inviate per le quali non è stato eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero comunicato il riconoscimento dello stesso nel caso di scelta per la “trasformazione” dello stesso in credito d’imposta. |
È consentito, in ogni caso, presentare una rinuncia al contributo, anche oltre il 2.9.2021.
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