La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui medesimo benefici. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione Sez. I Civile nella sentenza del 3.4.2015 n. 6855.
Il Fatto:
La vicenda vede un ex marito che ha tentato inutilmente dinanzi ai giudici di merito di non far riconoscere alla propria ex moglie l’assegno di divorzio in quanto quest’ultima aveva creato uno vera e propria famiglia di fatto con un altro uomo, ma i giudici avevano ritenuto che la convivenza “more uxorio” rileva solo in quanto “incida sulla concreta e reale situazione” della donna risolvendosi in una condizione e fonte effettiva di reddito.
La decisione della Corte di Cassazione:
La Corte di Cassazione non è stata, invece, dello stesso avviso, avendo rilevato nella sentenza in esame che l’espressione “famiglia di fatto” non consiste solo nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia”, portatrice di valori si stretta solidarietà di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente e di educazione e di istruzione dei figli.
Ad avviso della Corte la convivenza si trasforma, quindi, in una vera e propria “famiglia di fatto” se assume i connotati di stabilità e continuità ed i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune analogo a quello del matrimonio con la conseguenza che mentre, quindi, un nuovo matrimonio fa cessare automaticamente il diritto del coniuge divorziato all’assegno, nel caso di “famiglia di fatto” sarà necessario un accertamento ed una pronuncia giurisdizionale.
Un passaggio motivazionale importante nella sentenza riguarda poi il richiamo alla giurisprudenza nettamente maggioritaria che spiega il fenomeno come una sorta di “quiescenza” del diritto all’assegno divorzile che potrebbe riproporsi in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto.
La Suprema Corte, per contro, riesaminando la questione ha ritenuto come appaia sicuramente più coerente l’affermazione che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residuo di solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente accompagnata dall’assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive alla famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando la permanenza di ogni obbligo verso i figli).
Sulla base di tale motivazione la Cassazione ha deciso direttamente nel merito la questione rigettando la domanda di assegno divorzile proposta dalla ex moglie.
Fonte: Corte di Cassazione
Sez. I Civile nella sentenza del 3.4.2015 n. 6855