IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) E LA SCADENZA DEL 31-10-2024

CPB

Il nuovo concordato preventivo (CPB disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13) è fondato su una patto fiscale tra Fisco e Imprese/Professonisti per concordare preventivamente i redditi da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale. Sul reddito concordato saranno liquidate le imposte, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito.

Il concordato è facoltativo e prevede trattamenti premiali per chi accetterà la proposta. Per cui il contribuente è libero o meno di accettare la proposta del fisco. Non sono previsti trattamenti differenti per chi non dovesse accettare.

La metodologia che l’Agenzia delle Entrate utilizza per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

SOGGETTI INTERESSATI

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA (per gli anni 2024-2025) e i contribuenti in regime forfetario (questi ultimi vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024).
Oltre alle persone fisiche, possono accedere al CPB anche le società che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo o contributivi complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

EFFETTI DEL CONCORDATO SULLE IMPOSTE

IRPEF/IRES/IRAP:
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
Al fine di rendere più conveniente il CPB, il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha introdotto un regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva.
La base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente cui si riferisce la proposta. L’aliquota applicabile varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

  • per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%;
  • per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%;
  • per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%.

Per i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start-up.

IVA:
Il concordato non ha alcun effetto ai fini dell’IVA
i cui adempimenti formali nonché di versamento dell’imposta restano quelli ordinariamente previsti.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:
Il reddito concordato ha effetto ai fini previdenziali INPS (IVS artigiani/commercianti e Gestione Separata) ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo maggiore.
Per i Professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, tenuta delle scritture contabili, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

EFFETTI DEL CONCORDATO

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i benefici fiscali :

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità̀, dei termini di decadenza per l’attività̀ di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti di tipo induttivo, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

TERMINI DI ADESIONE

Al momento la scadenza di adesione è fissata al 31 ottobre 2024 con la presentazione della dichiarazione Redditi per l’anno 2023.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta quando si verificano determinati eventi; in particolare:

  • se durante il biennio oggetto di concordato si sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, salvo si applichi il medesimo ISA;
  • se sia cessata l’attività;
  • se il soggetto sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale per società di persone e associazioni professionali;
  • se si verifichino circostanze eccezionali per cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato. Per “circostanze eccezionali” si intende:
    – eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
    – altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
    – liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
    – cessione in affitto dell’unica azienda;
    – sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.
Sono altresì previste cause di decadenza, che riguardano entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere da quando è avvenuta la violazione. In sintesi:

  • accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025;
  • presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024;
  • verificarsi di una causa di esclusione;
  • omesso versamento delle imposte concordate;
  • violazioni di non lieve entità, tra cui:
    – constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
    – comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
    – omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
    – violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
    – sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
    – omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.

FACOLTA’ DI SANATORIA DAL 2018 AL 2022

Le commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno approvato l’emendamento al decreto Omnibus sul condono per le annualità 2018-2022 per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale. Si tratta di un ravvedimento speciale che consente di regolarizzare le annualità sucessive al 2018 versando un’imposta ridotta e calibrata sull’indice di affidabilità fiscale.

E’ data quindi la possibilità, a chi aderisce al Concordato Preventivo, di correggere eventuali irregolarità nelle dichiarazioni degli anni precedenti: facendo emergere nuove basi di reddito, si paga un’imposta sostitutiva sulla maggiorazione di gran lunga più conveniente rispetto alle aliquote ordinarie essendo calcolata su un imponibile scontato.

Nello specifico, si pagano le tasse su una percentuale del maggior reddito dal 5% al 50% a seconda del punteggio di affidabilità fiscale.

Quindi, un contribuente che per ipotesi vuole sanare l’annualità 2019 dichiarando 50mila euro in più, se ha un punteggio ISA massimo calcolerà il dovuto applicando l’aliquota fiscale su un imponibile di 2.500 euro (il 5% di 50mila).

L’imposta sostitutiva si versa  entro il 31 marzo 2025  e si può rateizzare in un massimo di 24 rate mensili.

 

 

 

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