L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale. Nel corso del tempo tale agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzabili:
- per il 2021 e il 2022:
- la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici;
- l’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la citata misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.
Il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente. |
A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’istanza telematica, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” .
Per il 2021, il citato DL n. 73/2021 ha previsto che l’istanza relativa agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2021 può essere presentata nel periodo 1.9 – 30.9.2021, differito al 31.10.2021 ad opera del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Si rammenta, infine, che dall’1.1 al 31.1.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.