DAL 16 GIUGNO I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”

 

Nell’ambito del recente DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis, in vigore dal 26.5.2021 il Legislatore ha previsto, tra l’altro, il riconoscimento di 3 nuove tipologie di contributo:

 

  1. un contributo a fondo perduto riconosciuto in automatico ai soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall’art. 1, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”;
  2. un contributo a fondo perduto, “alternativo” al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
    • conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
      e
    • subìto una riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo 4.2020 – 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 – 31.3.2020;
  3. un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
    • conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
      e
    • subìto un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore ad una specifica percentuale.

1. CONTRIBUTO “AUTOMATICO”

Il “nuovo” contributo a fondo perduto:

  • è riconosciuto:
  • per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del contributo Decreto Sostegni”;
  • automaticamente, ossia senza necessità di presentare un’ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;
  • è usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del “contributo Decreto Sostegni” e pertanto:
  • è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;

ovvero

  • è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relativamente al precedente contributo.

In altre parole i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021 che hanno già inviato la domanda ed ottenuto il “contributo Decreto Sostegni” calcolato sulla riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, ricevono in automatico, senza necessità di inoltrare una nuova domanda, un’ulteriore tranche di aiuti del medesimo importo.

Dal 16 giugno inizieranno ad arrivare i bonifici, automaticamente (senza presentare nuova domanda), alle imprese che hanno già chiesto e ottenuto il contributo del primo dl Sostegni.

Per beneficiare del “nuovo” del contributo il soggetto interessato non deve aver restituito il precedente contributo, ovvero lo stesso non deve risultare indebitamente percepito.
Esempio 1 La Zeta e Alfa sas ha usufruito del contributo a fondo perduto di cui al c.d. “Decreto Sostegni” calcolato sulla riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, per € 3.000. La società ha scelto l’accredito del contributo sul proprio c/c.

La società beneficia del nuovo contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” in “automatico”, tramite accredito sul c/c bancario, senza necessità di presentare un’ulteriore domanda e per il medesimo importo di € 3.000.

  1. CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”

È introdotto un contributo a fondo perduto “alternativo” rispetto quello sopra esaminato, considerando un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del “contributo Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

  • ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021;
  • agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
  • agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR. Considerato quanto chiarito dall’Agenzia nella Circolare 14.5.2021, n. 5/E, i promotori finanziari, non essendo riconducibili alla categoria di soggetti in esame, possono usufruire del contributo.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo “alternativo” è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

  • ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
  • ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.
Fatturato medio mensile 2019 Riduzione fatturato medio

 1.4.2020-1.3.2021

30% fatturato medio mensile

1.4.2019-31.3.2020

Spettanza contributo
1.4.2020-31.3.2021 1.4.2019-31.3.2020
€ 70.000 € 100.000 € 30.000 € 30.000 SI
€ 75.000 € 100.000 € 25.000 € 30.000 NO

Al fine di individuare il fatturato / corrispettivi va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche dei predetti periodi del 2019 / 2020 / 2021, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Come precisato nella Relazione illustrativa, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019, il contributo in esame spetta a condizione che si sia verificata la riduzione (almeno pari al 30%) del fatturato / corrispettivi.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021.

Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a € 150.000.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019 Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000 60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 20%

 

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il contributo automatico” sopra esaminato e lo stesso sia:

  • inferiore al contributo alternativo” individuato con le percentuali sopra evidenziate, ha diritto al maggior ammontare del contributo. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d’imposta è scomputato da quanto spettante;
  • superiore al contributo alternativo” individuato con le percentuali sopra evidenziate, l’Agenzia non provvede a dare “seguito all’istanza”.
Esempio 2 La Alfa e Beta snc presenta la seguente situazione:

Ricavi 2019                                  € 161.000

Fatturato 1.4.2019 – 31.3.2020     € 165.400 → media mensile 165.400 / 12 = € 13.783

Fatturato 1.4.2020 – 31.3.2021     € 114.500 → media mensile 114.500 / 12 = €    9.542

Riduzione fatturato → Media mensile 1.4.2019 – 31.3.2020 – media mensile 1.4.2020 –   31.3.2021 = 13.783 – 9.542 = 4.241

% riduzione fatturato → % riduzione media mensile 1.4.2019 – 31.3.2020 – media mensile 1.4.2020 – 31.3.2021 = 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77%

Poiché la riduzione media mensile risulta superiore al 30%, la società ha diritto al contributo “alternativo”, così determinato: 4.241 x 50% = € 2.120,50.

Considerato che la società ha beneficiato del contributo “automatico” di cui all’art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame per € 2.000, il contributo “alternativo” effettivamente spettante è pari ad € 120,50 (2.120,50 – 2.000)

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo 1 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019 Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000 90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 30%

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda:

  • da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
  • da presentare direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

È espressamente richiesta la trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021 (in scadenza il 31.5.2021) prima della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo in esame.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il “contributo Decreto Sostegni”, secondo le seguenti 2 modalità alternative:

  • direttamente. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
  • a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalitàin compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).
Tale scelta riguarda l’intero ammontare del contributo. Non è pertanto possibile richiedere in parte l’erogazione diretta e in parte l’utilizzo in compensazione

Va evidenziato che in tal caso non operano i limiti di:

  • € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera dell’art. 22, DL n. 73/2021);
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Non opera altresì la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Le domande in questo caso potranno essere presentate dal 23 giugno, mentre a inizio luglio saranno avviati i pagamenti.

  1. CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO

È riconosciuto anche un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19.

Il contributo in esame è subordinato all’autorizzazione dell’UE.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

  • ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021;
  • agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
  • agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

  • ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
  • peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla differenza tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019. Tale differenza va considerata al netto dei contributi a fondo perduto di cui:

  • all’art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”;
  • agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. ”Decreto Agosto”;
  • agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”;
  • all’art. 2, DL n. 172/2020, c.d. “Decreto Natale”;
  • all’art. 1, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”;
  • all’art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a € 150.000.

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda, la quale:

  • va inviata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
  • può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020 – mod. REDDITI 2021), è presentata entro il 10.9.2021.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:

  • direttamente. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
  • a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalitàin compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).
Tale scelta riguarda l’intero ammontare del contributo. Non è pertanto possibile richiedere in parte l’erogazione diretta e in parte l’utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che anche per il contributo in esame non operano i predetti limiti per l’utilizzo in compensazione dei crediti e per l’indicazione dei crediti nel quadro RU del mod. REDDITI, nonché la predetta previsione in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

ASPETTI COMUNI DEI CONTRIBUTI

I contributi a fondo perduto in esame:

  • non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Con riguardo alle 3 tipologie di contributo sopra esaminate, i commi 3, 15 e 26 dell’art. 1 del Decreto in esame richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 13 a 17 dell’art. 1, DL n. 41/2021, e pertanto per le nuove misure agevolative rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1. A tal fine, per effetto dell’integrazione del citato art. 14 ad opera del comma 28 del Decreto in esame, l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni previste nella citata Sezione 3.1.

Qualora l’impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione. A tal fine l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.

Con la modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale di aiuto della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni.

REGIME SANZIONATORIO

Sono applicabili le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell’art. 25, DL n. 34/2020. In particolare, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

  • l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
  • della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
  • degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
  • è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

NUOVI BENEFICIARI

Alcune anticipazioni sulla volontà del Governo di ampliare la platea degli aventi diritto: il ministro ha sottolineato che sono arrivate meno domande del previsto e dunque, verosimilmente, si liberano circa 6 miliardi (già stanziati), utilizzabili per annettere ai beneficiari potenziali anche le attività che fatturano fino a 15 milioni di euro (attualmente, gli indennizzi sono riservati a chi nel 2019 ha fatturato fino a 10 milioni di euro). Ma potrebbe esserci spazio anche per i ristori basati sulla perdita d’esercizio, rendendoli più sostanziosi (come detto, le aliquote non sono ancora state decise).

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