LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
L’art. 13, comma 14-ter, DL n. 201/2011, ha previsto l’obbligo per i titolari di diritti reali su fabbricati rurali che risultavano censiti al Catasto Terreni, di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30.11.2012.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti al Catasto Terreni.
Con il Comunicato stampa 16.1.2017, l’Agenzia rende noto l’invio di una specifica comunicazione ai soggetti interessati, al fine di consentire agli stessi la regolarizzazione della propria posizione.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano i fabbricati ancora censiti al Catasto Terreni aventi le seguenti destinazioni:
L’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti al Catasto Terreni è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it al seguente percorso: Cosa devi fare – Aggiornare dati catastali e ipotecari – Fabbricati rurali.
La consultazione richiede l’indicazione della Provincia, del Comune ed eventualmente degli identificativi catastali (foglio, sezione, mappale, eventuale denominatore e subalterno).
L’Agenzia evidenzia che sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:
A seguito della verifica della propria posizione, il soggetto interessato può riscontrare la necessità di provvedere a quanto evidenziato nella lettera ricevuta dall’Agenzia delle Entrate. In caso contrario è opportuno segnalare all’Agenzia l’anomalia riscontrata (ad esempio, particella risultante dallo stralcio di un mappale riferito ad un fabbricato rurale).
Per la regolarizzazione della propria posizione, il soggetto interessato può provvedere all’iscrizione del fabbricato nel Catasto Edilizio Urbano, avvalendosi di un tecnico abilitato, presentando all’Agenzia del Territorio l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto Fabbricati (Docfa).
Come sottolineato dalla stessa Agenzia, in caso di regolarizzazione spontanea è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni dovute (“da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172”).
In caso di mancata “attivazione” dell’interessato “gli Uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico del soggetto stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge”.
Fonte: Comunicato stampa 16.1.2017 dell’Agenzia delle Entrate
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