LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), la Finanziaria 2017 ha introdotto la c.d. “Lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi:
di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
L’operatività della lotteria, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all’1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, successivamente all’1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Con il recente Provvedimento 29.1.2021 l’Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’avvio della lotteria a decorrere dall’1.2.2021. Va evidenziato che:
Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini. In particolare, nella prima fase di applicazione, sono esclusi gli acquisti:
Sono altresì esclusi, gli acquisti:
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Come sopra accennato, la persona fisica “privato” maggiorenne / residente in Italia, che intende partecipare alla lotteria degli scontrini deve manifestare la propria volontà comunicando al cedente / prestatore il “codice lotteria” rilasciato dal Portale Lotteria al quale si accede dall’indirizzo Internet www.lotteriadegliscontrini.gov.it.
Come specificato dall’Agenzia delle Dogane nel Comunicato stampa 30.11.2020, per generare il codice è necessario accedere alla sezione “Partecipa ora”. Il codice lotteria, può essere stampato / salvato sul proprio dispositivo mobile al fine di poterlo esibire all’esercente al momento dell’acquisto.
In particolare, i passaggi necessari per ottenere il “codice lotteria” sono i seguenti:
Dal Portale Lotteria è possibile visualizzare i documenti commerciali che hanno dato diritto all’attribuzione dei biglietti virtuali della lotteria, l’eventuale vincita nonché eseguire alcune operazioni quali l’opposizione all’utilizzo / richiesta di cancellazione dei dati.
Nel Portale Lotteria l’esercente può altresì:
Merita sottolineare che per esercente si intendono i soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi e che trasmettono telematicamente i corrispettivi all‘Agenzia delle Entrate.
Il cedente / prestatore, al fine di consentire al cliente / acquirente di partecipare alla “Lotteria degli scontrini”, deve disporre di un registratore telematico (RT) in grado, anche mediante lettura ottica, di acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente / acquirente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione, corrispondente con quello di effettuazione dell’operazione.
Come evidenziato dal citato Provvedimento 31.10.2019, modificato ad opera del Provvedimento 30.6.2020, la “configurazione” del RT doveva intervenire entro il 31.12.2020.
Con il Provvedimento 23.12.2020, a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e “recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria”, l’Agenzia delle Entrate ha disposto un ulteriore differimento all’1.4.2021 del termine a decorrere dal quale l’invio telematico dei corrispettivi dovrà effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (ver. 7.0).
L’aggiornamento del RT dovrà pertanto essere effettuato entro il 31.3.2021. Fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile inviare i corrispettivi anche con il “vecchio” tracciato. Ciò però non consente al cliente / acquirente, nonché all’esercente, di partecipare alla lotteria. |
Presso l’Agenzia delle Dogane è costituita una banca dati, denominata Sistema Lotteria “alimentata” dai dati dei corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle Entrate. In particolare nella banca dati vengono memorizzati:
I dati non utili ai fini delle estrazioni sono cancellati dal Sistema Lotteria entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione.
Ogni corrispettivo trasmesso genera un biglietto lotteria per ciascun Euro esclusivamente e interamente pagato con strumenti di pagamento elettronici, associato univocamente mediante il codice lotteria al documento commerciale mediante il relativo identificativo. Per corrispettivi di importo pari o superiore a € 1.000 sono generati al massimo 1.000 biglietti lotteria. Se l’importo speso è superiore a € 1, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale. |
L’esercente deve comunicare all’Agenzia anche l’eventuale operazione di reso / annullo, relativo ai documenti commerciali “madre” con codice lotteria precedentemente trasmessi al Sistema Lotteria. I documenti successivamente oggetto di reso / annullo, infatti, non danno diritto ai premi (l’estrazione di un codice lotteria abbinato ad uno di tali documenti è considerata nulla).
Si rammenta che l’esercente, tramite un’apposita funzione del portale “Fatture e Corrispettivi” può verificare i dati trasmessi (con esclusione del codice lotteria dell’acquirente / committente).
Come desumibile dalla specifica Guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, in sintesi, all’esercente è richiesto quanto segue.
L’esercente può applicare un apposito avviso alla clientela in un luogo ben visibile dell’esercizio:(per esempio, sulla vetrina e/o vicino al punto cassa), con l’informazione che presso il punto vendita è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. A tal fine, è possibile scaricare dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate la seguente locandina.
I premi in denaro sono attributi ai partecipanti alla “Lotteria degli scontrini” a seguito di estrazioni settimanali, mensili e di un’estrazione annuale. In particolare:
giovedì 11 marzo |
giovedì 8 aprile |
giovedì 13 maggio |
giovedì 10 giugno |
giovedì 8 luglio |
giovedì 12 agosto |
giovedì 9 settembre |
giovedì 14 ottobre |
giovedì 11 novembre |
giovedì 9 dicembre |
Il citato Provvedimento, modificato ad opera del Provvedimento 29.1.2021, precisa che il biglietto virtuale vincente determina anche l’esercente vincente. Pertanto i premi sono previsti anche a favore degli esercenti.
Ai fini della comunicazione della vincita, gli esercenti sono individuati sulla base della partita IVA memorizzata nella banca dati “Sistema Lotteria”. I vincitori sono avvisati con raccomandata A/R ovvero, se disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), tramite PEC. |
Sono previsti i seguenti premi.
Estrazione | Premi acquirenti | Premi esercenti |
Settimanale | 15 premi da € 25.000 | 15 premi da € 5.000 |
Mensile | 10 premi da € 100.000 | 10 premi da € 20.000 |
Annuale | 1 premio da € 5.000.000 | 1 premio da € 1.000.000 |
Il premio dovrà essere ritirato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.
Il pagamento dei premi sarà effettuato dall’Agenzia delle Dogane esclusivamente mediante bonifico bancario / postale.
Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell’Amministrazione, della documentazione attestante che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di c/c o documento analogo / equipollente da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con le predette modalità elettroniche.
Tale obbligo è da considerarsi in capo sia all’acquirente che all’esercente in modo da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo della vincita da parte di entrambi i vincitori, che potrebbero essere domiciliati in ambiti territoriali diversi.
Una volta verificato, in capo all’esercente / acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all’altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).
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