L’art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica.
Con detta novità il Legislatore, “recependo” il progetto comunitario c.d. “i2010”, si propone di automatizzare i flussi informativi tra i fornitori e la Pubblica Amministrazione, sostituendo i documenti cartacei con documenti informatici.
Come disposto dall’art. 1, DM 7.3.2008 la gestione del sistema è stata affidata all’Agenzia delle Entrate che a tal fine “si avvale della SOGEI … quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica” del Sistema di interscambio (SDI), che rappresenta il punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla PA.
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
Il DM n. 55/2013, contenente le disposizioni attuative della citata Legge n. 244/2007, individua per classi di Pubbliche Amministrazioni le date di decorrenza dell’obbligo della fatturazione elettronica secondo il seguente elenco riassuntivo:
LA DECORRENZA DELL’OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA ALLA PA
Come previsto dall’art. 6, DM n. 55/2013, le date di decorrenza dell’applicazione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione sono calendarizzate come di seguito sintetizzato.
06 Dicembre 2013 |
La fatturazione elettronica interessa le Pubbliche Amministrazioni che “volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene”. In tal caso la data effettiva di applicazione delle disposizioni in esame corrisponde a quella comunicata al “gestore” del Sistema di interscambio. |
06 Giugno 2014 |
L’emissione della fattura elettronica è obbligatoria nei rapporti commerciali con i soggetti individuati nell’elenco ISTAT delle PA: • Ministeri; • Agenzie fiscali; • Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (INARCASSA, CNPADC, EPPI, ENPACL, ENPAM, CIPAG, ecc.). |
31 Marzo 2015 |
L’emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni diverse dalle precedenti e per le Amministrazioni locali individuate nell’elenco ISTAT delle PA. |
Dalla predetta data, ai sensi dell’art. 6, comma 6, DM n. 55/2013 le Pubbliche Amministrazioni non possono accettare fatture emesse in forma cartacea. Inoltre, trascorsi 3 mesi da tale data le Pubbliche Amministrazioni “non possono procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico”. Come evidenziato dal MEF nella Circolare 31.3.2014, n. 1/DF:
“la disposizione … prevede che l’obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea. Si tratta di un periodo di transizione, durante il quale le pubbliche amministrazioni possono ancora accettare e pagare fatture emesse … in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dal suddetto termine di decorrenza dell’obbligo, non possono più emettere fattura in forma cartacea”.
In merito al trattamento applicabile alle fatture cartacee emesse prima della decorrenza dell’obbligo e non ancora pagate alla scadenza dei successivi 3 mesi (ad esempio, fattura cartacea emessa il 13.3.2015 nei confronti di un Comune non ancora pagata alla data del 30.6.2015) il MEF specifica che l’Amministrazione è tenuta a portare a termine il procedimento con il relativo pagamento. Ciò è giustificato dal fatto che “non consentire la conclusione del procedimento avviato in forma cartacea, costituirebbe un inutile aggravio del procedimento, in aperta violazione del principio di cui all’art. 1, comma 2, Legge 7.8.1990, n. 241” in base al quale “la pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”. Inoltre, in base alla normativa IVA non è possibile:
“l’emissione di una seconda fattura in formato elettronico a fronte di una fattura correttamente e legittimamente emessa in formato cartaceo”.
LA FATTURA ELETTRONICA
Di seguito si propone uno schema riassuntivo della disciplina relativa alla fatturazione elettronica.
EMISSIONE |
La fattura elettronica emessa nel formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni / codici eseguibili “tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”, va sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale. In particolare nella fattura va riportato, quale dato obbligatorio, il codice dell’Ufficio destinatario della fattura elettronica, il codice CUP e il codice CIG attribuiti all’operazione. La Pubblica Amministrazione ha identificato con un apposito codice gli uffici incaricati alla ricezione delle fatture elettroniche dal SDI curandone la pubblicazione / aggiornamento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile sul sito Internet www.indicepa.gov.it. Ricevuto detto codice (6 caratteri) ciascuna Pubblica Amministrazione deve comunicarlo ai propri fornitori i quali sono tenuti a riportarlo direttamente nelle fatture emesse. Va evidenziato che, a seguito dell’introduzione dello split payment di cui al nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è stato aggiornato il tracciato XML. A decorrere dal 4.2.2015 al formato FatturaPA è stato aggiunto, infatti, il carattere “S – scissione dei pagamenti” tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>, contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>. |
TRASMISSIONE
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Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va inoltrata al SDI il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento. In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria. Se la trasmissione va a buon fine, al soggetto trasmittente è inviata una ricevuta di consegna. In caso contrario il SDI invia una notifica di “mancata consegna”. La Pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di riconoscimento / rifiuto della fattura ricevuta. Tale notifica è inviata al soggetto trasmittente. La fattura elettronica, ai sensi dell’art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, si considera inviata elettronicamente, ex art. 21, comma 1, DPR n. 633/72, e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna … da parte del Sistema di interscambio”. |
CONSERVAZIONE |
Le regole generali in ambito IVA prevedono che le fatture elettroniche vanno conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute nel DM 17.6.2014 (in vigore dal 27.6.2014) mentre quelle create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. La Finanziaria 2008 prevede espressamente l’obbligo diconservare in modalità elettronica le fatture elettroniche emessenei confronti della Pubblica Amministrazione, sia per l’emittenteche per il destinatario delle stesse. Preme sottolineare che, in base alla nuova disciplina, il processo di conservazione va effettuato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (in luogo della precedente cadenza “almeno” quindicinale). |