LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La data da indicare nel documento rappresenta uno dei dubbi più frequenti quando si parla di fatturazione elettronica, soprattutto in caso di emissione della fattura differita, una particolare tipologia di fatturazione che, rispetto alla fattura immediata, viene adottata al verificarsi di determinate condizioni.
Vediamo quindi di capire quando si utilizza la fattura differita, in cosa si differenzia dalla fattura immediata, quale data deve essere indicata nelle due tipologie di documento e quali sono le novità introdotte con il nuovo tracciato XML della fattura elettronica, obbligatorio dal 1° gennaio 2021, con particolare riferimento alle tipologie di documento.
Nell’uso comune possono essere adottati tre tipi di fattura:
Posto che ai sensi dell’art.21 del DPR 633/72, la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente, nel caso specifico della fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 127/2015, l’emissione avviene al momento della trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI).
Per quanto riguarda i diversi termini di emissione:
Quando si emette una fattura elettronica particolare attenzione deve essere prestata alle date da indicare nel documento e più in particolare nel campo <Data> della sezione “Dati generali” del file XML (ossia la vera e propria data documento), che deve essere obbligatoriamente compilato ai sensi dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972.
Nella circolare n. 14/E/2019 di Agenzia delle Entrate, vengono forniti chiarimenti circa il valore della data documento da riportare nella fattura immediata. Vengono riportati tre esempi corrispondenti a tre diverse tempistiche di generazione ed invio della fattura a SdI:
In tutti e tre i casi viene indicato che il campo “data documento” deve essere compilato con la data dell’operazione.
Da sottolineare che la “data emissione” viene attestata, insieme all’orario di trasmissione, direttamente dal Sistema di Interscambio, dunque non è necessario che l’utente la indichi nel documento.
In risposta ad un interpello (n. 389/2019), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa il valore da riportare nel campo “data del documento” della fattura anticipata.
La questione riguardava delle prestazioni rese nel corso del mese con compenso riscosso non prima di 30 giorni dalla data di emissione del documento. In situazioni analoghe l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile emettere una fattura immediata, anticipando il momento impositivo e indicando nel campo data, alternativamente:
Con la circolare n. 14/E/2019 le Entrate hanno chiarito che per quanto concerne la fattura differita elettronica restano in vigore le prescrizioni contenute nel Decreto IVA. Questo significa che, se nel corso del mese sono state effettuate più operazioni, nelle fatture differite dovranno risultare le corrispondenti date di effettuazione e sarà possibile indicare una sola data.
Con specifico riferimento alle fatture elettroniche il campo data documento potrà essere valorizzato, alternativamente, con:
Come sopra accennato, dal 1° gennaio 2021 è diventato obbligatorio il nuovo tracciato XML della fattura elettronica (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) con il quale sono state introdotte nuove tipologie di documento (codice TD), insieme ad altre novità volte a favorire l’elaborazione automatica da parte del Fisco dei dati che transitano sul Sistema di Interscambio ai fini della messa a disposizione dal 2021 di dichiarazione IVA precompilata, registri e LIPE.
Con riferimento alla fattura differita i nuovi tipi di documento da indicare nell’e-fattura sono:
Il tipo di documento TD24 caratterizza le fatture elettroniche emesse dal cedente/prestatore e riguardanti:
Il tipo di documento TD25 caratterizza le fatture elettroniche riguardanti le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente.
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