Dall’1.1.2019 tutti gli operatori tenuti a certificare le operazioni effettuate con fattura saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche, ad eccezione dei contribuenti minimi, forfetari e agricoltori esonerati.
In sede di conversione del DL n. 119/2018 il Senato ha approvato 2 specifici emendamenti in base ai quali l’esonero dalla fattura elettronica è previsto anche per:
- le operazioni per le quali è richiesto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
- i soggetti in regime ex Legge n. 398/91 (associazioni / società sportive dilettantistiche, ecc.) con proventi commerciali del periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000. In caso di superamento del limite la fattura è emessa dal cessionario / committente. È inoltre previsto che, in caso di contratti di sponsorizzazione e pubblicità, l’obbligo di fatturazione è a carico del cessionario.
Per la conversione definitiva è necessario attendere l’approvazione da parte della Camera.
Di seguito gli argomenti trattati in questo numero di Spazio Aziende:
- EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
- I DATI OBBLIGATORI
- I CONTROLLI SDI PER L’ACCETTAZIONE DEL FILE FATTURA DA INOLTRARE
- RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
- INOLTRO AL DESTINATARIO DEL FILE FATTURA DA PARTE DEL SDI
- LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO E DETRAZIONE IVA
- DELEGA PER I SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
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