LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
L’anno 2015 è a rischio controlli sulla natura del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi ma anche e soprattutto per i committenti degli stessi nel caso in cui si rilevi la mancanza di autonomia da parte del prestatore stesso. La conseguenza è il rischio di rientrare automaticamente nella categoria dei lavoratori subordinati sin dal momento dell’inizio del rapporto professionale.
L’esigenza di fare emergere le “false partite IVA” è stata introdotta dalla cosiddetta Legge Fornero (Legge 92/2012), la quale fissa le condizioni per le quali viene verificata la genuinità del rapporto di lavoro autonomo e nel contempo stabilisce all’anno 2015 il periodo dal quale iniziano i controlli da parte degli Ispettori del Lavoro.
Difatti lo scorso 31 dicembre 2014 è scaduto il primo termine biennale (2013/2014) per il controllo della c.d. “monocommittenza” ossia per valutare la congruità o meno dei rapporti di lavoro in relazione ai parametri individuati dalla Legge.
Le condizioni per le quali si verifica la presunzione di subordinazione sono le seguenti considerando che di esse occorre che ne siano presenti almeno 2 (art. 26 L.92/2012):
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (anche per giorni o mesi non consecutivi);
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Si tratta di una presunzione “iuris tantum” che comporta quindi l’inversione dell’onere della prova a carico del committente. Nel caso in cui le prove fornite non siano comunque ritenute sufficienti, le prestazioni lavorative vengono ricondotte, fin dall’inizio, a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 67 D.Lgs. 276/2003) e se del caso, ossia la mancanza di un progetto, a rapporti di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato senza necessità di ulteriori e necessari accertamenti. Quando la prestazione lavorativa viene ricondotta a collaborazione a progetto gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata (L.335/95) sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti del committente.
La legge prevede comunque dei casi nei quali non scatta l’obbligo di presunzione di subordinazione ossia quando la prestazione lavorativa:
a) sia connotata da competenze teoriche elevate o da particolari capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso esperienze lavorative pregresse;
b) sia svolta da soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo non inferiore a 1.25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione previdenziale INPS commercianti (pari ad euro 19.435 per anno 2015 considerando un reddito minimo annuo previdenziale di euro 15.548 così come disposto dalla circolare INPS n. 26 del 04/02/2015);
c) sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento prevede l’iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali.
da FISCO 7
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