Con messaggio INPS_numero_2761_del 29-07-2021, viene rinviata la scadenza della presentazione della domanda di esonero al 30 settembre 2021 con le modalità che saranno indicate in una prossima circolare. |
Con i commi 20-22, Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) è stato previsto un esonero parziale temporaneo, per il 2021, dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS: si tratta sostanzialmente di artigiani, commercianti, professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS nonché di coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Inoltre, sono compresi nei soggetti destinatari dell’agevolazione i professionisti iscritti agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
L’agevolazione si rivolge anche ai medici, agli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza Covid-19 con incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.
Al momento, il decreto attuativo chiamato a definire i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero nonché la quota del limite di spesa e dei relativi criteri di ripartizione è in attesa di pubblicazione.
In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 20 della Legge di Bilancio 2021, e come confermato dalla bozza di Decreto attuativo, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono usufruire dell’esonero per i contributi di competenza del 2021 se, oltre a rispettare la regolarità contributiva, rispettano due ulteriori condizioni:
- aver subìto un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a € 50.000.
L’esonero si applica nella misura massima di € 3.000 per ogni contribuente, riparametrata e applicata su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Si ricorda che costituiscono causa di esclusione dall’agevolazione la titolarità di un contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) e la titolarità di pensione diretta diversa dall’assegno di invalidità.
Con messaggio INPS_numero_2761_del 29-07-2021, viene rinviata la scadenza della presentazione della domanda di esonero in origine al 31/07/2021 alla nuova del 30 settembre 2021 con le modalità che saranno indicate in una prossima circolare.