LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Il contribuente, secondo l’art.19 Dpr 602/73, può richiedere la rateazione dei debiti tributari nell’ipotesi di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” fino ad un massimo di 72 rate mensili, prorogabile una sola volta (rateazione ordinaria). Nei casi in cui:
lo stesso art. 19 prevede che la rateazione può essere concessa fino a 120 rate (rateazione straordinaria).
Il contribuente decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.
A favore dei contribuenti decaduti da un piano di rateazione entro il 22.6.2013 a causa dell’irregolarità dei pagamenti, l’art. 11-bis, DL n. 66/2014, Decreto “Renzi” prevede(va) la possibilità di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione entro il 31.7.2014.
Il comma 12-quinquies dell’art. 10, DL n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”, introdotto in sede di conversione in legge, ha posticipato:
Si rammenta che la nuova rateazione è disciplinata da regole più stringenti rispetto a quelle previste dal citato art. 19 e sopra riepilogate, posto che la stessa:
IL MODELLO PER LA “RIAMMISSIONE” ALLA RATEAZIONE
Recentemente Equitalia, con il Comunicato stampa 3.3.2015, ha reso nota la messa a disposizione sul proprio sito Internet (www.gruppoequitalia.it, sezione “Modulistica” – Rateazione) del nuovo modello denominato “Istanza di rateazione ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n. 66/2014 (così come modificato dalla legge 27/02/2015, n. 11 – conversione del decreto legge 31/12/2014, n. 192)” utilizzabile per presentare la domanda per il nuovo piano di rateazione in esame.
Detto modello, va presentato entro il 31.7.2015, presso il competente Agente della riscossione o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia:
L’istanza di rateizzazione va presentata unitamente a:
− per i debiti fino a € 50.000 non è necessario allegare nessuna ulteriore documentazione;
− per i debiti superiori a € 50.000 “è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica”.
Va evidenziato che, come disposto dal citato comma 12-quinquies:
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