LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GENITORI/FIGLI PER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE IMU/TASI

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La Legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), ha previsto l’abbattimento del 50% della base imponibile IMU/TASI per le case concesse in comodato a figli e genitori.

In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell’unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, ora disciplinato dalla nuova lett. 0a) introdotta nel comma 3 dell’art. 13, DL n. 201/2011.

Tale fattispecie non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune.

In particolare, ai sensi della citata lett. 0a), la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

• il contratto sia registrato;

• il comodante:

− possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;

− risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

In occasione della manifestazione Telefisco 2016 il MEF ha chiarito che la stessa agevolazione è prevista anche per la TASI. Il Ministero ricorda che il comodatario non dovrà pagare nulla in virtu del fatto che è già stata prevista l’esenzione sugli immobili adibiti ad abitazione principale. Il possessore, invece, pagherà la Tasi nella misura stabilita dal Comune (70%-90%) e, in difetto, nella misura standard del 90%, riducendo la base imponibile del 50% come per l’Imu.

Infine, nel caso di concessione in comodato di un’abitazione storica per cui già opera la riduzione Imu/Tasi del 50%, viene previsto il cumulo delle agevolazioni e quindi il contribuente versa sul 25% della base imponibile.

Vale la pena di sottolineare, al riguardo, che un’intepretazione letterale della manovra portava a far cadere il beneficio nel caso di qualsiasi altro possesso di immobili al di fuori dell’abitazione principale e di quella data in comodato. Ora, con i chiarimenti del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) intervenuti in occasione del Telefisco 2016, è stata finalmente fatta luce sul termine “immobile” il quale deve considerarsi in questo caso immobile ad “uso abitativo”. In conclusione il possesso di un terreno agricolo o di un altro immobile “non abitativo” non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.

I TERMINI DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO

Si ricorda che per far decorrere il comodato dal 1° del mese, occorre registrare il contratto entro il 20 del mese stesso, come prevede il Dpr 131/1986 che fissa le regole sull’imposta di registro. Quindi per far partire il contratto dal 1° gennaio sarebbe stato necessario registrarlo obbligatoriamente entro il 20 del mese stesso.

Ora il Mef interviene, proprio alla luce dei chiarimenti effettuati, e rinvia al 1° Marzo 2016 la possibilità di registrare i contratti di comodato con decorrenza 1° gennaio 2016 per poter così beneficiare dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito ai genitori o ai figli per tutto l’anno.

 

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