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E’ OPERATIVO IL CREDITO D’IMPOSTA PER LA “BONIFICA AMIANTO”

bonifica-amianto-credito-imposta-50%

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Come noto, l’art. 56, Legge n. 221/2015, c.d. “Collegato Ambientale” ha previsto a favore delle imprese che effettuano nel 2016 interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate in Italia un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per i predetti interventi.

Recentemente, al fine di definire le modalità operative di tale agevolazione, è stato pubblicato sulla G.U. 17.10.2016, n. 243, il DM 15.6.2016 contenente “le modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”.

Ai soggetti beneficiari è richiesta la presentazione di un’apposita domanda telematica al Ministero dell’Ambiente dal 16.11.2016 al 31.3.2017.

SOGGETTI BENEFICIARI

In base all’art. 2 del Decreto in esame possono beneficiare del credito d’imposta in esame i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi di bonifica dall’amianto dall’1.1 al 31.12.2016.

Per la fruizione del credito non rilevano natura giuridica, dimensioni aziendali e regime contabile adottato.

AMBITO OGGETTIVO

In base al citato art. 2 il credito in esame riguarda:

gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Risultano agevolabili anche le spese di consulenza professionale e delle perizie tecniche nel limite del 10% della spesa complessiva sostenuta, e comunque non oltre € 10.000 per ciascun progetto di bonifica.

Nello specifico il credito è riconosciuto per la rimozione e lo smaltimento di:

  • lastre di amianto piane o ondulate;
  • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  • sistemi di coibentazione industriale in amianto.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA E RICONOSCIMENTO DELLE SPESE

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto in esame il credito d’imposta:

  • è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi sopra descritti effettuati dall’1.1 al 31.12.2016 a condizione che la spesa complessivamente sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica sia almeno pari a € 20.000.

Per ogni impresa l’agevolazione spetta nel limite di spesa di € 400.000;

  • è alternativo e non cumulabile “in relazione a medesime voci di spesa” con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale / regionale / comunitaria;
  • è subordinato al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Va inoltre evidenziato che le spese di considerano sostenute in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR e l’effettivo sostenimento delle stesse deve risultare da un’apposita dichiarazione rilasciata:

  • dal presidente del Collegio sindacale;
  • da un Revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • da un professionista iscritto nell’albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei Periti commerciali o in quello dei Consulenti del lavoro
  • dal responsabile di un CAF.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto in esame, i soggetti interessati al riconoscimento del credito devono presentare al Ministero dell’Ambiente, dal 16.11.2016 (30° giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in esame sulla G.U.) al 31.3.2017, un’apposita domanda mediante la piattaforma informatica disponibile sul sito www.minambiente.it.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, vanno specificati i seguenti elementi:

  • costo complessivo degli interventi;
  • ammontare delle singole spese agevolabili;
  • ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • mancato utilizzo di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Nello specifico, la domanda va altresì corredata, a pena di esclusione, da:

  • piano di lavoro del progetto di bonifica presentato alla competente ASL;
  • comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori / attività relativi al piano di lavori già approvato contenente la documentazione relativa all’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nell’ipotesi di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dall’ASL;
  • attestazione dell’effettività delle spese sostenute;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

Ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 4, il Ministero dell’Ambiente:

  • verifica l’ammissibilità dei requisiti previsti al fine di accedere al credito in esame, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa di € 17 milioni;
  • entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda comunica all’impresa il riconoscimento / diniego dell’agevolazione, e nella prima ipotesi l’importo del credito spettante.

RIPARTIZIONE / UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame:

  • è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale si conclude il relativo utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 (mod. UNICO 2017).

La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dall’1.1.2017;

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 da presentare tramite Entratel / Fisconline, pena lo scarto del modello;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, TUIR.

REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito in esame è revocabile, ai sensi dell’art. 5 del Decreto in esame, qualora:

  • venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
  • la documentazione presentata risulti non veritiera.

È altresì prevista la revoca in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

CONTROLLI E PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Come disposto dall’art. 6 del Decreto in esame, l’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dell’Ambiente in via telematica l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con l’indicazione dei relativi importi.

Nel caso in cui l’Agenzia, nell’attività di controllo, riscontri un’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta ne dà comunicazione al Ministero dell’Ambiente, che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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