LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Come noto, l’art. 56, Legge n. 221/2015, c.d. “Collegato Ambientale” ha previsto a favore delle imprese che effettuano nel 2016 interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate in Italia un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per i predetti interventi.
Recentemente, al fine di definire le modalità operative di tale agevolazione, è stato pubblicato sulla G.U. 17.10.2016, n. 243, il DM 15.6.2016 contenente “le modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”.
Ai soggetti beneficiari è richiesta la presentazione di un’apposita domanda telematica al Ministero dell’Ambiente dal 16.11.2016 al 31.3.2017.
In base all’art. 2 del Decreto in esame possono beneficiare del credito d’imposta in esame i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi di bonifica dall’amianto dall’1.1 al 31.12.2016.
Per la fruizione del credito non rilevano natura giuridica, dimensioni aziendali e regime contabile adottato.
In base al citato art. 2 il credito in esame riguarda:
“gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Risultano agevolabili anche le spese di consulenza professionale e delle perizie tecniche nel limite del 10% della spesa complessiva sostenuta, e comunque non oltre € 10.000 per ciascun progetto di bonifica.
Nello specifico il credito è riconosciuto per la rimozione e lo smaltimento di:
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto in esame il credito d’imposta:
Per ogni impresa l’agevolazione spetta nel limite di spesa di € 400.000;
Va inoltre evidenziato che le spese di considerano sostenute in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR e l’effettivo sostenimento delle stesse deve risultare da un’apposita dichiarazione rilasciata:
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto in esame, i soggetti interessati al riconoscimento del credito devono presentare al Ministero dell’Ambiente, dal 16.11.2016 (30° giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in esame sulla G.U.) al 31.3.2017, un’apposita domanda mediante la piattaforma informatica disponibile sul sito www.minambiente.it.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, vanno specificati i seguenti elementi:
Nello specifico, la domanda va altresì corredata, a pena di esclusione, da:
Ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 4, il Ministero dell’Ambiente:
RIPARTIZIONE / UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta in esame:
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dall’1.1.2017;
Il credito in esame è revocabile, ai sensi dell’art. 5 del Decreto in esame, qualora:
È altresì prevista la revoca in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.
Come disposto dall’art. 6 del Decreto in esame, l’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dell’Ambiente in via telematica l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con l’indicazione dei relativi importi.
Nel caso in cui l’Agenzia, nell’attività di controllo, riscontri un’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta ne dà comunicazione al Ministero dell’Ambiente, che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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