E’ illegittima la rettifica dei ricavi nel caso di mancato adeguamento da Studi di Settore se si prova di essere anche Lavoratore Dipendente. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza 18447/2016 del 21 Settembre 2016.
La fattispecie è stata sollevata da una rettifica di maggiori reddito effettuata dall’Agenzia delle Entrate ad un artigiano Elettricista.
Al contribuente era in particolare stato contestato un maggior ricavo derivante dalle risultanze degli Studi di Settore anche sul presupposto che, per un periodo di imposta, avesse emesso una sola fattura, per di più di importo particolarmente basso (circa 270 euro).
Inoltre l’Ufficio sottolineava il comportamento antieconomico dell’elettricista che avendo iniziato l’attività diversi anni prima aveva anche nominato un Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.
Dopo l’accoglimento in prima istanza dalla Commissione Tributaria Provinciale, veniva poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale per il fatto che l’artigiano seppur lavoratore dipendente, poteva comunque svolgere la seconda attività di lavoro autonomo in modo non marginale.
Il contribuente presentando ricorso in Cassazione e sostenendo che lo svolgimento a tempo pieno dell’attività di lavoro dipendente giustificava lo scostamento dei redditi dichiarati nell’attività di lavoro autonomo, ha ricevuto così l’annullamento dell’atto ritenuto illegittimo.
La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale incombe sull’Ufficio l’onere della prova di individuare tutti gli elementi a sostegno dello scostamento derivante dagli studi di settore.