LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
A decorrere dal 1° luglio 2018, per effetto della Legge di Bilancio 2018 (commi 911 e ss. della L. n. 205 del 27 dicembre 2017), il pagamento della retribuzione/compenso dei seguenti lavoratori:
– dipendenti (qualsivoglia sia l’inquadramento contrattuale: a termine, intermittente, apprendistato, job sharing, a chiamata, full e part time, etc.);
– collaboratori coordinati e continuativi (compresi gli amministratori di società che non fatturano il compenso ma gli viene consegnata la busta paga);
– soci lavoratori di cooperativa (L. 3 aprile 2001, n. 142),
Anche gli eventuali anticipi per trasferte, ovvero i rimborsi per le spese di trasferta sostenute dal lavoratore, devono essere erogati in modalità tracciabile. In definitiva è vietato l’utilizzo di denaro contante. Si ricorda che è buona norma contabilizzare anche i rimborsi spese di trasferta corrisposti ai lavoratori dipendenti nel LUL – Libro Unico del Lavoro, anche se, va fatto presente che se detti rimborsi sono a piè di lista e, quindi, non concorrono a formare il reddito del lavoratore, l’eventuale mancata contabilizzazione nel LUL non è sanzionata.
La norma prevede esplicite esclusioni dall’obbligo del pagamento tracciato della retribuzione. I seguenti rapporti sono esclusi dal divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni:
Dal tenore letterale della norma sembra che il pagamento del compenso dei lavoratori autonomi occasionali non sia soggetto all’obbligo di tracciabilità, ma il principio della prudenza e della ordinata gestione amministrativa oltre che l’esigenza di ottenere prova del pagamento suggeriscono di pagare qualsivoglia retribuzione/compenso con modalità tracciata.
Peraltro, va doverosamente sottolineato come la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto alcune disposizioni circa il valore della firma per quietanza fornita dal lavoratore con la sottoscrizione della busta paga, prevedendo che la sottoscrizione della busta paga dal parte del lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento.
D’altronde va detto che tale principio è stato già da tempo fissato dalla Corte di cassazione, da ultimo nella Sentenza n. 9294/2011 la quale stabilisce che
“è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d’opera con la formula “per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere delibato l’effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento. Pertanto, la sottoscrizione della busta paga dimostra soltanto la sua regolare consegna al dipendente, mentre la prova dell’effettivo pagamento è totalmente a carico del datore di lavoro.”
In caso di violazione della disposizione oggetto della presente informativa, il legislatore prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro, che verrà comminata dagli uffici della Ragioneria territoriale dello Stato.
Resta, peraltro, ferma la norma antiriciclaggio che vieta il pagamento in contanti di somme superiori a € 2.999,99. Dovrà essere chiarito il rapporto tra le due disposizioni sanzionatorie.
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