POLIZZA CATASTROFALE L’OBBLIGO NON OBBLIGO E IL RINVIO AL 01/01/2026 PER LE PICCOLE IMPRESE
1 Aprile 2025
L’articolo 3 del Decreto Legge n. 50 del 24/4/2017, introduce una disposizione estremamente penalizzante, che consiste nella riduzione a € 5.000,00 del limite prima previsto in € 15.000,00, per l’utilizzo in compensazione, senza visto di conformità, dei crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali IVA, REDDITI, IRAP e Sostituto d’imposta.
Dunque:
La disposizione decorre dal 24 aprile 2017, ma si confida in una interpretazione (permissiva) dell’Agenzia delle Entrate che ponga rimedio a evidenti situazioni di criticità.
Ed infatti, è di tutta evidenza l’iniquità di tale disposizione che, essendo immediatamente esecutiva, comporta rilevanti problemi operativi per i titolari di partita IVA i quali fino a ieri potevano contare sulla possibilità di compensare liberamente in F24 fino a € 15.000,00, mentre dal 24 aprile si vedono ridotta la soglia a € 5.000.00, relativamente ai:
Nel suggerire, in assenza di apposizione del visto, di sospendere qualsiasi utilizzo in compensazione di crediti per importo superiore a € 5.000,00, si fa presente che, almeno dal punto di vista strettamente letterale e salvo diversa (auspicabile) interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, per i crediti risultanti dalle dichiarazioni IVA dell’anno 2016 trasmesse senza il visto di conformità, si ha l’impossibilità di superare la soglia di € 5.000,00, salvo ripresentare, con relative sanzioni, la dichiarazione IVA dell’anno 2016 con una “correttiva” sulla quale apporre il visto di conformità.
L’auspicio è che venga chiarito che i crediti risultanti dalla dichiarazione IVA 2016 siano utilizzabili in compensazione fino alla soglia di € 15.000 senza visto di conformità.
Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del credito che risulterà, all’atto della trasmissione telematica, dal Modello 770 (sostituto d’imposta), Modello REDDITI e Modello IRAP, si potrà superare in compensazione la soglia di € 5.000,00 solo laddove si ha la certezza che verrà apposto il visto di conformità nella relativa dichiarazione. È da ritenersi che tali conclusioni difficilmente potranno essere suscettibili di diversa interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dal momento che tali dichiarazioni alla data di entrata in vigore della norma non sono state ancora trasmesse.
Il citato art. 3 del predetto D.L. n. 50/2018, a decorrere dal 24 aprile 2017, ha anche ridisegnato (in peggio) il sistema sanzionatorio riferito all’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti per importo superiore alla nuova soglia di € 5.000,00 senza apposizione del visto di conformità.
Viene previsto che “l’utilizzo in compensazione, …in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione (N.d.A., dell’organo di controllo) sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.”.
Dunque, in caso di utilizzo di crediti per importo superiore a € 5.000,00 senza visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo:
La norma, inoltre, dispone che per il pagamento delle somme dovute, il contribuente non può avvalersi della compensazione. Dunque, una volta ricevuto l’atto di recupero notificato dall’Agenzia delle Entrate, si rende necessario versare all’Erario le somme richieste con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale.
I contribuenti titolari di partita IVA, dal 24 aprile 2017, sono obbligati all’utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisco on-line), per la trasmissione degli F24 che indicano in compensazione orizzontale un credito d’imposta (IVA, IRES, IRPEF, IRAP e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
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