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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2022 – OBBLIGATI ED ESONERATI

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Dalla guida al 730/2022 dell’Agenzia delle Entrate ecco i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, i casi in cui si può scegliere il Modello 730 e quelli di esonero.

Dipendenti e pensionati possono presentare la dichiarazione con il Modello 730, il cui utilizzo presenta il vantaggio di ottenere i rimborsi in busta paga o nel cedolino pensione a luglio se trasmette la dichiarazione dei redditi a partire dal 31 maggio, inoltre si ha a disposizione la precompilata 2022, a cui si accede dal sito dell’Agenzia delle Entrate e, se invia lo invia senza modifiche, non è neppure soggetto a controlli fiscali.

Ma chi sono i soggetti che devono presentare il 730 e chi invece ne è esonerato?

OBBLIGO 730/2022: CHI DEVE PRESENTARLO

Sono obbligati a presentare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi i contribuenti che hanno percepito redditi:

  • da lavoro dipendente e  assimilati;
  • da terreni, fabbricati, capitale;
  • da lavoro autonomo a partita IVA (non esercitate abitualmente);
  • diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Il 730 dovrà essere presentato nel caso in cui le addizionali IRPEF non sono state trattenute o lo sono state in misura inferiore a quella dovuta.

CHI PUÒ ACCEDERE AL MODELLO 730

In generale, possono presentare il Modello 730/2022 i contribuenti che quest’anno sono:

  • pensionati o dipendenti (compresi gli Italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa Cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre scorso a giugno;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2017 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2021 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e/o alcuni assimilati. In questo caso nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

I contribuenti che presentano il 730, però, possono avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone Fisiche 2022. I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.

ESONERO DAL 730/2022

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente un reddito:

  • da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati;
  • esclusivamente da lavoro dipendente o pensione o in aggiunta il reddito da abitazione principale (tali redditi devono essere corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio);
  • le prime due fattispecie combinate;
  • da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
  • esente (rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali);
  • soggetto a imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca) come ad gli interessi sui BOT o altri titoli del debito pubblico;
  • soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta come gli interessi sui conti correnti bancari o postali o i redditi derivanti da lavori socialmente utili.

Nei casi di esonero dal 730 rientrano anche quelli riguardanti il tipo di reddito prodotto e il limite di importo del reddito stesso:

  • da terreni e/o fabbricati: limite reddituale di 500 euro;
  • da lavoro dipendente o assimilato: limite reddituale di 8mila euro (periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni);
  • da pensione: limite reddituale di 8mila euro (periodo di pensione non inferiore a 365 giorni);
  • da pensione, insieme a quello dei terreni, dell’abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.): limite reddituale di 7.500 euro;
  • Pensione + altre tipologie di reddito (reddito complessivo calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze): 8mila euro;
  • da assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli): limite reddituale di 8mila euro;
  • assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (ad esempio i compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal SSN): limite reddituale di 4.800 euro;
  • da compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche: limite reddituale di 30.658,28.

In presenza di IMU dovuta, il contribuente sarà esonerato solo se non produce redditi da contratti di locazione. In tal caso permane l’obbligo di la dichiarazione dei redditi e di versamento delle imposte (ordinarie o cedolare secca) con relative addizionali.

 

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