LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La detrazioni interessi mutuo 2015 è un’agevolazione che spetta ai contribuenti che hanno acquistato una prima casa attraverso il mutuo. Tale agevolazione, consiste quindi nel poter dedurre ai fini IRPEF e quindi dalle tasse, il 19% delle spese pagate dal contribuente a titolo di interessi passivi del mutuo. La detrazione spetta sia se che si utilizzi per la dichiarazione dei redditi il modello 730 ordinario o precompilato, o il modello Unico, a patto però che tali dichiarazioni siano riferite all’acquisto dell’abitazione principale del soggetto o familiare entro le modalità e i limiti fissati dalla legge.
La detrazione interessi mutuo spetta al contribuente che ha stipulato un contratto di mutuo per acquistare l’abitazione principale, ossia, la casa in cui egli dimora abitualmente con i suoi familiari, per cui spetta al contribuente che ha acquistato e intestato il mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare come ad esempio il coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.
Cosa succede in caso di separazione o divorzio tra i coniugi? Che il coniuge separato, fino a quando non viene annotata la sentenza di divorzio, rientra ancora tra i familiari mentre in caso di divorzio, il coniuge che ha trasferito la sua dimora abituale, spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile vivono abitualmente i suoi familiari.
Ricordiamo che la suddetta detrazione spetta per un massimo di 4.000 euro, ciò significa che è scaricabile dalla dichiarazione dei redditi, effettuata con modello 730 o Unico, una spesa per interessi mutuo che non supera predetta soglia limite e nel caso in cui via sia un mutuo cointestato coniuge non fiscalmente a carico, tale limite è da riferire all’ammontare complessivo degli interessi + oneri accessori + quote di rivalutazione sostenuti e non può superare l’importo massimo di 2.000,00 euro ciascuno. Se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il contribuente che sostiene il carico familiare può fruire di entrambe le quote.
La detrazione interessi passivi sul mutuo è l’agevolazione prevista per i contribuenti che hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, la costruzione della loro casa di abitazione principale o per la ristrutturazione della prima casa. Tale detrazione è pari al 19% sulle spese sugli interessi passivi e sugli oneri accessori pagati sul mutuo ipotecario, costruzione o ristrutturazione dell’immobile e spetta per un importo fino a 4.000 euro. La detrazione per gli interessi passivi è ammessa anche al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, Forze di polizia a ordinamento civile, a prescindere dal requisito della dimora abituale.
Per cosa spetta la detrazione Irpef e quando? La detrazione del 19% sugli interessi passivi mutuo spetta per:
Mutuo acquisto abitazione principale: quando il contribuente dichiarante o uno dei componenti del nucleo familiare stipula un contratto di muto ipotecario per acquistare la prima casa casa, ove dimorano abitualmente i familiari e il contribuente.
Mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione spetta solo se l’unità familiare viene adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dall’acquisto mentre per i mutui stipulati nel corso del 1993 la detrazione spetta se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. Non viene invece tenuto conto del periodo tra la data di acquisto e stipula del mutuo, nel caso in cui il primo mutuo per acquistare la prima abitazione principale viene estinto per stipulare un nuovo contratto, anche con una banca diversa anche con la surroga del mutuo. In questo caso, come per la rinegoziazione mutuo, il diritto alla detrazione spetta per un importo inferiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.
Ristrutturazione immobile: Se l’immobile acquistato è soggetto ad una ristrutturazione edilizia, la detrazione del 19% interessi sul mutuo, spetta a partire dalla data in cui l’immobile viene adibito ad abitazione principale e sempre se questo avviene entro 2 anni dall’acquisto.
Acquisto immobile dato in locazione: Se l’immobile dato in locazione viene acquistato per adibirlo a prima casa, la detrazione spetta a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a patto però che entro i successivi 3 mesi dalla data di acquisto, il locatore notifichi l’intimazione di sfratto all’inquilino per finita locazione ed entro 1 anno l’immobile venga rilasciato e adibito a prima casa.
Trasferimento per motivi di lavoro. La detrazione del 19% sugli interessi mutuo, spetta anche nel caso in cui il contribuente debba trasferirsi per motivi di lavoro. In questa ipotesi, la detrazione spetta anche se l’unità familiare è adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto.
Immobile non più utilizzato come prima casa: la detrazione non può essere fruita dal contribuente che non utilizza l’unità familiare come abitazione principale. Tale agevolaziane infatti decade dall’anno di imposta successivo in cui la casa non è più utilizzata come abitazione principale, fatta eccezione del caso in cui tra i motivi della variazione vi sia il trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Comunque sia, se in seguito il contribuente torna ad adibire l’immobile come prima abitazione, può fruire nuovamente della detrazione a partire dalle rate del mutuo pagate da quel momento.
Acquisto pertinenza abitazione principale: La detrazione non spetta se il mutuo viene stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.
Contratti di mutuo stipulati prima del 1993: spetta la detrazione Irpef del 19% per un importo massimo di 4.000 euro per ciascun intestatario presente nel contratto di mutuo, a patto però che l’immobile oggetto di detrazione, venga adibito ad abitazione principale entro la data dell’8 dicembre 1993 e che, negli anni successivi permanga tale requisito se non per motivi di lavoro. Se nel corso degli anni successivi, la casa non viene utilizzata come abitazione principale, la detrazione a partire dallo stesso anno in cui si registra detta variazione, spetta solo sull’importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
Mutuo per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale: quando il contribuente accende un mutuo per costruire o ristrutturare la prima casa, come indicato nell’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n.457 (ora trasfuso nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380).
La detrazione 19% sul 730 2015 o sul modello Unico 2015 per gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale o ristrutturazione, non spetta nei seguenti casi:
Non rientra nelle suddette limitazioni, il mutuo stipulato nel 1997 per la ristrutturazione dell’immobile e il mutuo ipotecario stipulato a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
Il diritto alla detrazione, inoltre, non spetta per gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
Per calcolare la detrazione del 19% sugli interessi passivi del mutuo da dichiarare nel 730 2015, il contribuente deve applicare la seguente formula di calcolo: Detrazione interessi mutuo = Costo di acquisto immobile x interessi passivi pagati / capitale erogato a titolo di mutuo. Il risultato va poi moltiplicato per 19 e poi diviso per 100.
A tal proposito, si ricorda che tale detrazione spetta solo per la parte di mutuo corrispondente al valore dichiarato nell’atto, per cui se la somma finanziata è maggiore rispetto a quella effettivamente sostenuta per acquistare l’immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre il costo + eventuali oneri accessori. Facciamo un esempio pratico: se il contribuente stipula un contratto di mutuo ipotecario per acquistare la prima casa per 300.000 euro ma nel rogito tale costo è più basso, diciamo 250.000 euro compresi gli oneri accessori, la detrazione interessi mutuo va calcolata sui 250 e non sui 300 mila euro.
Pertanto se gli interessi passivi in un anno ammontano a 4.500 euro, ovvero, 250.000 x 4.500 / 300.000 = 3.750 euro, la detrazione 19% spettante sul massimo importo di 4.000 euro come stabilito dalla legge, è pari a 712,50 euro.
Analogo discorso in caso di rinegoziazione del mutuo, operazione che consente al contribuente di mantenere il diritto alla detrazione sugli interessi mutuo a patto però che nel nuovo contratto, i contraenti siano gli stessi di quello originario e che l’immobile sia sempre dato a garanzia del finanziamento, in tale ipotesi, se il mutuatario ha richiesto una somma più alta rispetto a alla residua quota di capitale, la detrazione spetta limitatamente al capitale residuo del mutuo originario.
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