DETRAZIONE IVA FATTURE D’ACQUISTO – SOLUZIONE DELL’AGENZIA IN ”ZONA CESARINI”

LIQUIDAZIONE-IVA-TRIMESTRALE

Con la Circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, a tempi scaduti visto che l’ultima liquidazione IVA mensile del 2017 è trascorsa il 16 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha posto rimedio ad una problematica segnalata sin dalla scorsa primavera come oggettivamente critica dagli operatori.

In estrema sintesi, questa la presa di posizione interpretativa dell’Agenzia.

L’IVA concernente le fatture fornitori, per poter essere detratta, in conformità a quanto previsto dalla normativa UE, richiede 2 presupposti:

  1. l’IVA deve essere esigibile (esemplificando, ciò avviene alla data di emissione della fattura da parte del fornitore);
  2. il cessionario o committente deve fisicamente essere in possesso della fattura in cui l’IVA è esposta.

Quindi, esemplificando, per il caso delle fatture datate 2017:

  1. se la fattura risulta pervenuta al cessionario/committente entro 31/12/2017, l’esercizio del diritto alla detrazione può essere fatto valere, al più tardi, nella dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2017 (il cui termine di presentazione scadrà il 30/4/2018) previa registrazione della fattura medesima nel registro delle fatture di acquisto sotto la data 2017;
  2. se la fattura (sempre datata 2017) risulta pervenuta al cessionario/committente nel corso del 2018, l’esercizio del diritto alla detrazione potrà essere fatto valere, al più tardi, nella dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2018 (il cui termine di presentazione scadrà il 30/4/2019) sempre previa registrazione della fattura medesima nel registro delle fatture di acquisto sotto la data 2018.

LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE FORNITORI

Quanto alla condizione (meramente formale) della previa annotazione nel registro delle fatture di acquisto, l’Agenzia si è espressa nei seguenti termini:

  • se la fattura è emessa dal fornitore nello stesso mese in cui perviene al cliente e questo la registra nello stesso mese (ad es. fattura datata dicembre 2017, ricevuta dal cliente nel dicembre 2017 e contabilizzata a dicembre 2017) la stessa concorre per il cliente che ha ricevuto la fattura alla determinazione della liquidazione IVA del mese di dicembre 2017.
  • se la fattura è emessa dal fornitore nell’anno precedente a quello a cui perviene al cliente e questo la registra nello stesso anno di ricezione (ad es. fattura datata dicembre 2017, ricevuta nel gennaio 2018 e contabilizzata a gennaio 2018) la stessa concorre alla determinazione della liquidazione IVA del mese di gennaio 2018.
  • se la fattura è emessa dal fornitore nello stesso anno in cui perviene al cliente (ad es. fattura datata dicembre 2017, ricevuta a dicembre 2017) e quest’ultimo la registra a gennaio/febbraio/marzo o aprile 2018, occorre istituire apposito registro sezionale delle fatture di acquisto le cui risultanze non devono però concorrere alla determinazione della liquidazione periodica del mese di registrazione (gennaio/febbraio/marzo o aprile 2018) ma, unicamente, il relativo credito emergerà nella dichiarazione dell’anno 2018.

Quanto alla verifica della data di ricezione delle fatture, l’Agenzia così si esprime: la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell’articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

LA DEROGA PER LA LIQUIDAZIONE DEL 16 GENNAIO 2018

In considerazione della particolarità dell’interpretazione e del suo sopraggiungere in data successiva al 16/1/2018 di chiusura della liquidazione periodica del mese di dicembre 2017, l’Agenzia ha espressamente dichiarato, nella circolare in commento, che sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti – adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica – difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi. Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

Quest’ultima precisazione è assai rilevante in quanto fa salvi quei comportamenti che la maggior parte dei contribuenti hanno tenuto nei primi giorni del 2018 – in assenza di istruzioni ufficiali – continuando a registrare con data 31/12/2017, fatture del 2017 ancorché pervenute nel periodo 1/1-16/1/2018.

LE LIQUIDAZIONE IVA PERIODICHE

Ciò che si è rappresentato per le fatture a cavallo d’anno, vale anche per la registrazione e la detrazione dell’IVA nell’ambito delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali a secondo del regime). Dunque, una fattura d’acquisto datata ad esempio marzo 2018, pervenuta nel mese di aprile 2018 deve concorrere alla liquidazione IVA del mese di aprile 2018 in cui la fattura è registrata. Se la fattura è registrata a maggio 2018 l’IVA si detrae dalla liquidazione di maggio 2018.

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