Art. 17-ter, DPR n. 633/72- Art. 1, comma 632, Legge n. 190/2014- DM 23.1.2015
Come noto la Finanziaria 2015 ha introdotto un innovativo metodo di versamento dell’IVA, c.d. “split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”.
In particolare, il nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72, prevede che i soggetti ivi richiamati sono tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario e non al fornitore(cedente / prestatore), entro termini e con modalità stabiliti da un apposito Decreto.
Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2015 il nuovo art. 17- ter “attua una peculiare tipologia di «split payment» in base al quale … [viene] accreditato al fornitore … il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura. Tale imposta … [viene] sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario”.
Ora con il Decreto 23.1.2015 il MEF ha reso note le citate disposizioni attuative, applicabili “alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015”.
RIFLESSI IN CAPO AL CEDENTE / PRESTATORE
Come anticipato dall’Agenzia delle Entrate nei consueti incontri di inizio anno, il Decreto in esame specifica che il cedente / prestatore deve emettere fattura ex art. 21, DPR n. 633/72, contenente in particolare “l’evidenziazione dell’imposta” e la dicitura “scissione dei pagamenti”.
L’art. 2, comma 2, DM 23.1.2015 dispone espressamente che le fatture in esame vanno annotate nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, “senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica”.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del Decreto in esame, a seguito dell’introduzione del citato art. 17- ter, non è più applicabile quanto previsto dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia l’esigibilità differita dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici ivi richiamati. Di conseguenza è venuta meno anche la possibilità (applicabile fino al 31.12.2014) di optare per l’esigibilità “immediata” dell’IVA da parte del cedente / prestatore.
Per consentire al cedente / prestatore la corretta contabilizzazione dell’operazione (il credito v/clienti deve corrispondere al totale fattura al netto dell’IVA a debito che non sarà incassata) è possibile riportare “in diminuzione” l’importo dell’imposta a carico dell’Ente pubblico.
OPERAZIONI ESCLUSE DALLO SPLIT PAYMENT
Ai sensi del citato art. 17-ter, sono escluse dall’applicazione del metodo in esame le operazioni:
- in cui l’Ente pubblico, come sopra accennato, assume la qualifica di debitore d’imposta. Lo split payment non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti a reverse charge.
L’art. 7 del Decreto in esame specifica infatti che restano ferme le disposizioni generali in materia di IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti per i quali gli stessi sono “debitori d’imposta”. A titolo di esemplificazione nella citata Relazione viene fatto riferimento agli acquisti nell’esercizio d’impresa di beni / servizi da un soggetto non residente con applicazione dell’inversione contabile ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, agli acquisti nell’esercizio d’impresa di rottami di ferro con applicazione dell’inversione contabile ex art. 74, comma 7, DPR 633/72;
- da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”. Nel corso dei citati incontri di inizio anno l’Agenzia ha chiarito che tale espressione fa riferimento anche ai soggetti che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto. Di conseguenza è possibile affermare che i lavoratori autonomi non sono interessati dallo split payment.
DECORRENZA DELLO SPLIT PAYMENT
Come sopra accennato le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili “alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015”.
Di conseguenza è confermata la non applicabilità del nuovo metodo di versamento dell’IVA alle fatture emesse fino al 31.12.2014.
RIMBORSO DEL CREDITO IVA “IN VIA PRIORITARIA”
L’art. 8 del Decreto in esame dispone che ai sensi del comma 10 dell’art. 38-bis, DPR n. 633/72 i soggetti che effettuano le operazioni assoggettate allo split payment a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre 2015 sono ammessi al rimborso del credito IVA in via prioritaria.
In merito il comma 2 del citato art. 8 dispone che il rimborso del credito IVA è erogato in via prioritaria:
“per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’articolo 17-ter …, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”.