LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Art. 17-ter, DPR n. 633/72- Art. 1, comma 632, Legge n. 190/2014- DM 23.1.2015
Come noto la Finanziaria 2015 ha introdotto un innovativo metodo di versamento dell’IVA, c.d. “split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”.
In particolare, il nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72, prevede che i soggetti ivi richiamati sono tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario e non al fornitore(cedente / prestatore), entro termini e con modalità stabiliti da un apposito Decreto.
Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2015 il nuovo art. 17- ter “attua una peculiare tipologia di «split payment» in base al quale … [viene] accreditato al fornitore … il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura. Tale imposta … [viene] sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario”.
Ora con il Decreto 23.1.2015 il MEF ha reso note le citate disposizioni attuative, applicabili “alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015”.
RIFLESSI IN CAPO AL CEDENTE / PRESTATORE
Come anticipato dall’Agenzia delle Entrate nei consueti incontri di inizio anno, il Decreto in esame specifica che il cedente / prestatore deve emettere fattura ex art. 21, DPR n. 633/72, contenente in particolare “l’evidenziazione dell’imposta” e la dicitura “scissione dei pagamenti”.
L’art. 2, comma 2, DM 23.1.2015 dispone espressamente che le fatture in esame vanno annotate nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, “senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica”.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del Decreto in esame, a seguito dell’introduzione del citato art. 17- ter, non è più applicabile quanto previsto dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia l’esigibilità differita dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici ivi richiamati. Di conseguenza è venuta meno anche la possibilità (applicabile fino al 31.12.2014) di optare per l’esigibilità “immediata” dell’IVA da parte del cedente / prestatore.
Per consentire al cedente / prestatore la corretta contabilizzazione dell’operazione (il credito v/clienti deve corrispondere al totale fattura al netto dell’IVA a debito che non sarà incassata) è possibile riportare “in diminuzione” l’importo dell’imposta a carico dell’Ente pubblico.
OPERAZIONI ESCLUSE DALLO SPLIT PAYMENT
Ai sensi del citato art. 17-ter, sono escluse dall’applicazione del metodo in esame le operazioni:
L’art. 7 del Decreto in esame specifica infatti che restano ferme le disposizioni generali in materia di IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti per i quali gli stessi sono “debitori d’imposta”. A titolo di esemplificazione nella citata Relazione viene fatto riferimento agli acquisti nell’esercizio d’impresa di beni / servizi da un soggetto non residente con applicazione dell’inversione contabile ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, agli acquisti nell’esercizio d’impresa di rottami di ferro con applicazione dell’inversione contabile ex art. 74, comma 7, DPR 633/72;
DECORRENZA DELLO SPLIT PAYMENT
Come sopra accennato le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili “alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015”.
Di conseguenza è confermata la non applicabilità del nuovo metodo di versamento dell’IVA alle fatture emesse fino al 31.12.2014.
RIMBORSO DEL CREDITO IVA “IN VIA PRIORITARIA”
L’art. 8 del Decreto in esame dispone che ai sensi del comma 10 dell’art. 38-bis, DPR n. 633/72 i soggetti che effettuano le operazioni assoggettate allo split payment a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre 2015 sono ammessi al rimborso del credito IVA in via prioritaria.
In merito il comma 2 del citato art. 8 dispone che il rimborso del credito IVA è erogato in via prioritaria:
“per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’articolo 17-ter …, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”.
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