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DECRETO CURA ITALIA LA SOSPENSIONE PER MUTUI FINANZIAMENTI E LEASING

moratoria-mutui

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Il Decreto n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.03.2020, ha previsto una serie di misure in materia di moratoria sui prestiti e sulle linee di credito delle piccole e medie imprese.

SOSPENSIONE PRESTITI E MUTUI PER LE PMI

Per le piccole, medie e microimprese, sono sospese fino al 30 settembre 2020 le scadenze per il pagamento di:

  • rate di prestiti e mutui;
  • canoni di leasing;
  • prestiti non rateizzati;

Non possono inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020:

  • i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;
  • le linee di credito accordate “sino a revoca”.

Tali benefici non sono automatici, essendo in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

SCARICA IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DELLA MORATORIA (D.L. 18/2020) da inviare via Pec all’Istituto di Credito

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

E’ possibile richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per questo è stato Potenziato il Fondo di Garanzia PMI, con ulteriori misure per la liquidità delle imprese, per un miliardo in più di plafond, garanzie statali per la moratoria sui finanziamenti bancari, sostegno fiscale per la cessione dei crediti deteriorati, garanzia massima per singola impresa fino a 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda, in particolare, la moratoria su prestiti e finanziamenti di PMI penalizzate dalle misure anti-Covid-19, è stata prevista una garanzia pubblica pari al 33%.

LA MORATORIA ABI PER I MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE E PER I LEASING

Le Imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono ricorrere alla c.d. moratoria ABI per tutti i finanziamenti a medio lungo termine in essere al 31 gennaio 2020.

Ciò implica che esse potranno:

  • per i finanziamenti a medio lungo termine (mutui, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie), chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a un anno;
  • per le operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare, chiedere la sospensione della quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Inoltre, la misura prevede che, ove possibile, le Banche offrano condizioni migliorative rispetto a quelle esplicitamente previste, e ciò al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.

Le misure stabilite dalla moratoria ABI appaiono, in questo delicato momento storico convenienti non solo per l’azienda – la quale evita in tal modo la segnalazione in Centrale Rischi (con conseguente revoca degli affidamenti) -, ma anche per la banca, che può evitare di dover qualificare il credito come deteriorato, e così di inserire gli accantonamenti di legge che “assorbono” il capitale sociale.

Ciò appare tanto più rilevante in considerazione del fatto che la nuova disciplina sulla segnalazione dei crediti deteriorati e delle società in default non è stata interessata da alcuna modifica da parte del Decreto legge 18/2020.

Pertanto, la crisi in atto può costituire, se ben sfruttata, una possibile chance per le imprese che vogliano rinegoziare o ristrutturare il proprio debito, mediante richiesta alla banca di nuova liquidità, la pattuizione di accordi più sostenibili con i creditori o la definizione di un piano di risanamento, tanto più alla luce del fatto che il D.L. n. 9/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto lo slittamento dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi di Impresa. I nuovi sistemi di allerta e le segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi (Ocri), infatti, entreranno in vigore a partire dal 15 febbraio 2021.

SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA

Già con il precedente decreto DL 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” era stato prevista la possibilità di richiedere la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni.

Con il nuovo decreto “Cura Italia” è stata allargata la possibilità anche per i lavoratori autonomi che certifichino di aver subìto perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale.

Potrà presentare la domanda di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007) il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro. Non è più richiesta la certificazione Isee che limitava l’accesso al beneficio. Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

Per tale misura bisognerà infatti attendere ancora l’emanazione dei provvedimenti attuativi che fisseranno i necessari chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni.

Per il periodo di sospensione, il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell’Irs o dell’Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento. Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Finita la sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.

NESSUNA SOSPENSIONE PER FINANZIAMENTI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

Nessuna misura ad oggi è stata adottata a sostegno, per il credito al consumo finanziamenti personali e cessioni del quinto.

Pertanto, chi attualmente oggi è costretto a pagare rate per tali forme di credito non avrà diritto ad alcuna moratoria.

Non è escluso che le banche potranno autonomamente adeguarsi alla attuale difficile congiuntura economica, mediante rinegoziazione o sospensione dei finanziamenti.

 

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