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DAL 1° LUGLIO 2018 LA SCHEDA CARBURANTI VIENE SOSTITUITA DALLA FATTURA ELETTRONICA

fattura-elettronica-carburante-2018

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La Legge di Bilancio 2018 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il canale SDI per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate verso soggetti privati residenti o stabiliti in Italia.

Sull’onda di questa importante novità, tale Legge modifica anche la disciplina che
riguarda l’acquisto di carburanti e lubrificanti, da parte dei soggetti passivi IVA.

A partire dal 1° luglio 2018 viene infatti istituito l’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti passivi IVA.

Dalla stessa data sono inoltre abrogate le specifiche norme relative alla scheda carburante (utilizzo, modalità di compilazione, tenuta e conservazione del documento).

Ne consegue che imprese e professionisti (soggetti passivi IVA) non potranno più compilare la scheda carburanti per documentare l’acquisto, ma riceveranno dall’esercente dell’impianto stradale di distribuzione, tramite canale SDI, apposita fattura che sarà obbligatoriamente elettronica e in formato .xml.

La Legge di Bilancio 2018, con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 164 TUIR dispone, inoltre, che le spese per carburante per autotrazione saranno deducibili solo se effettuate esclusivamente mediante carta di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dell’articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

Stesso discorso vale per il diritto alla detrazione dell’IVA in quanto la Legge di Bilancio modifica in modo analogo l’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/72.

In sintesi, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione dovranno essere documentati esclusivamente da fattura elettronica e il relativo costo sarà deducibile (nelle percentuali normativamente previste) e la relativa IVA detraibile solo se i pagamenti sono stati effettuati mediante “moneta elettronica”.

Agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante viene infine riconosciuto un credito di imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire del 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico.

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