Scatta dal 1.1.2020 l’obbligo generalizzato di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per il commercio e soggetti assimilati a prescindere dal regime fiscale utilizzato.
Ricordiamo che per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000 maturato nel 2018, l’obbligo è scattato dal 1.07.2019.
Per cui con l’anno nuovo andranno definitivamente in pensione gli scontrini fiscali e ricevute fiscali equiparate nonché il relativo registro dei corrispettivi giornalieri .
Inoltre si riducono i costi per la verificazione periodica rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di cassa, in quanto si passa da una verificazione annuale a una biennale.
L’obbligo interessa quindi anche gli artigiani e altri soggetti che operando con privati certificano i corrispettivi rilasciando la ricevuta fiscale.
Quali sono quindi le procedure che permetteranno di mettersi in regola?
REGISTRATORE TELEMATICO:
I registratori di cassa dovranno essere adeguati alla nuova procedura di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA . Nel caso l’attuale registratore di cassa non possa essere adattato bisognerà procurarsene uno nuovo acquistandolo o a noleggio.
Il vantaggio dell’uso del Registratore Telematico è di poter memorizzare i corrispettivi anche in assenza di connessione internet, necessaria soltanto al momento della chiusura di cassa per effettuare la trasmissione giornaliera.
Se al momento di chiusura di cassa si dovessero avere problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi.
E’ previsto un bonus fiscale per la sostituzione dell’attuale Registratore di Cassa, di conseguenza, le spese che si sostengono per l’adeguamento, o per acquistarne di nuovi, sono incentivate.
—>>> vedi anche REGISTRATORE TELEMATICO GUASTO: COSA FARE?
FATTURE ELETTRONICHE:
Per i soggetti che rilasciano attualmente la ricevuta fiscale e sono già avvezzi all’utilizzo delle Fatture Elettroniche possono evitare l’acquisto del Registratore Telematico emettendo la Fattura Elettronica a privati per ogni singola operazione. Ovvio che questa soluzione sia consigliata a chi fa una limitata emissione giornaliera di operazioni.
Stando alle ultime indiscrezioni, l’obbligo della Fattura Elettronica verrà esteso dal 2020 anche ai soggetti Forfettari che attualmente ne erano esclusi se non per certificare le operazioni verso la Pubblica Amministrazione.
PROCEDURA WEB DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:
Il Fisco mette a disposizione una procedura web che può essere utilizzata anche da smartphone e tablet. Significa che possono adempiere al nuovo obbligo anche coloro che non hanno un registratore di cassa telematico e non intendono acquistarlo.
Il sistema è abbastanza semplice in pratica è come compilare una ricevuta fiscale. Una volta entrati nell’applicazione non resta che controllare ed eventualmente modificare i dati precompilati identificativi dell’operatore che effettua la cessione o la prestazione, digitare i dettagli dell’operazione (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e specificare la modalità di pagamento (contanti o elettronico).
Verificata la correttezza di quanto inserito, l’operatore può dare il comando per la generazione, in formato pdf, del documento commerciale a cui il sistema assegnerà un codice identificativo univoco. A questo punto, la parola passa al cliente che potrà chiedere la stampa del pdf ottenuto, oppure il suo invio per e-mail o altra modalità elettronica (sms, whatsApp, ecc.) a seconda dello strumento utilizzato (pc, tablet, smartphone). Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.
La procedura web che consente di predisporre il documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata, permette anche di gestire anche i casi di corrispettivo non riscosso, reso merce e annullo.
Questa procedura richiede logicamente la connessione sempre attiva ed è utilizzabile anche su dispositivi mobili.
La procedura web è raggiungibile dal portale Fatture e Corrispettivi, nella specifica area “Corrispettivi”, utilizzando le credenziali Spid oppure dei servizi telematici Entratel e Fisconline o attraverso la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Il nuovo servizio è utilizzabile, oltre che dal pc, anche da tablet e smartphone, connessi in rete, poiché la procedura è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo in uso.
IL VIDEOTUTORIAL DELLA PROCEDURA WEB
PERIODO TRANSITORIO PER CHI NON INSTALLA IL REGISTRATORE TELEMATICO DAL 01 GENNAIO 2020 (01/07/2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000).
E’ previsto un periodo transitorio di 6 mesi dalla data in cui vige l’obbligo di trasmissione telematica per cui non verranno applicate le sanzioni, purché venga effettuato l’invio dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo con i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.
Quindi per coloro il cui obbligo decorre dal 1 di gennaio 2020 il periodo di moratoria è riconosciuto fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre.
Quindi l’ultima data utile per potersi dotare del Registratore Telematico, qualora non si siano adottate le alternative sopra indicate, sarà la data del 30/06/2020 (31/12/2019 per i soggetti con V.A. 2018 superiore ai 400 mila euro)
In questo caso sarà necessario adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale utilizzando il registratore di cassa già in uso ovvero della ricevuta fiscale e inviando telematicamente i corrispettivi entro il mese successivo attraverso i seguenti servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:
- servizio di upload (caricamento) di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi della
singola giornata, distinti per aliquota IVA / senza distinzione per aliquota in caso di applicazione
della ventilazione, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle
singole giornate. - servizio web di compilazione dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA / senza distinzione per aliquota in caso di applicazione della ventilazione.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO O L’ADATTAMENTO DEL REGISTRATORE TELEMATICO:
Viene riconosciuto un credito d’imposta del 50%, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto di un Registratore Telematico (50 euro in caso di adattamento di quello esistente).
Il contributo in esame, concesso all’esercente sotto forma credito d’imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con il codice trbuto 6899 indicando come anno quello di sostenimento della spesa.
Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabili, il relativo corrispettivo:
- assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- mezzi di pagamento elettronici ex art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
- addebito diretto;
- bonifico bancario / postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.
Il credito in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell’utilizzo.
SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI
FATTURAZIONE NELLA SANITA’
Per gli operatori del Sistema Tessera Sanitaria c’è una proroga al 2020 del divieto di emettere fattura elettronica. L’articolo 10-bis del dl 119/2018 estende anche per al prossimo periodo d’imposta il divieto per cui i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della Precompilata, non possono emettere fattura elettronica per i medesimi dati.
Dal primo luglio 2020, tuttavia, questi soggetti adempiono all’obbligo:
esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
SOGGETTI ESONERATI
Si tratta in particolare di tutti i soggetti già esonerati dalla certificazione dei corrispettivi (compresi i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico), tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli, distributore di carburante solo per le cessioni di benzina e gasolio, chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli e i soggetti che effettuano operazioni marginali.
—>>vedi anche REGISTRATORE TELEMATICO: CASI DI ESONERO E PERIODO TRANSITORIO
—>>> vedi anche REGISTRATORE TELEMATICO GUASTO: COSA FARE?
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento.
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