LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Con la Risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali concernenti i contratti di locazione:
In tutte le ipotesi sopra elencate è applicabile la cedolare secca del 10%, sempreché il comune ove è ubicato l’immobile sia considerato ad alta densità abitativa.
Per quanto riguarda, invece i contratti di locazione abitativa:
Sottoposti a tassazione ordinaria, l’agevolazione consiste nell’abbattimento ai fini fiscali del canone di locazione del 30% (già ridotto della percentuale ordinaria del 5%.)
Con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017 è stato stabilito che le parti di un contratto di locazione:
Quanto sopra è indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali.
L’intervento delle associazioni non è necessario, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali:
È bene sottolineare che i contratti di locazione a cedolare secca del 21%, quelli soggetti ad IVA, e quelli ordinari non soggetti a cedolare secca, essendo a canone libero, non necessitano di alcun intervento delle associazioni di categoria.
Le previsioni del decreto hanno il chiaro scopo di avere la garanzia che il contratto di locazione per il quale si chiede l’agevolazione (cedolare secca del 10%) sia conforme alla normativa.
Al riguardo il Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per la Condizione Abitativa – con nota del 6 febbraio 2018, n. 1380, ha affermato che “… per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione (N.d.A., o la diretta partecipazione al contratto delle associazioni), fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate”.
L’attestazione rilasciata dall’associazione di categoria che non ha assistito le parti in sede di stipula asseverando semplicemente i dati del contratto, non è soggetta a imposta di registro e a imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate, pur facendo presente che non è obbligatorio allegare l’attestazione al contratto di locazione in sede di registrazione preso l’Agenzia delle Entrate, consiglia che questa venga allegata, posto che in sede di registrazione “è opportuno documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini dell’imposta di registro. Tale disposizione stabilisce che, per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, il corrispettivo annuo venga assunto nella misura del 70%.”.”
È ovvio che la fattispecie ora rappresentata dall’Agenzia non riguarda i contratti a cedolare secca del 10% (vedi sopra) posto che questi non sono soggetti ad imposta di registro.
Ciò detto, al di là della esigenza in sede di registrazione di dimostrare l’applicabilità della riduzione al 70% dell’imposta di registro, che tutto sommato riguarda un numero circoscritto di contratti, vi è l’opportunità di allagare l’attestazione che diversamente potrebbe essere richiesta dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo ai fini delle agevolazioni riferite alle imposte sui redditi.
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