LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Cosa bisogna considerare a proposito di detrazioni fiscali quando ci si separa o si effettua un divorzio?
Vediamo di far luce brevemente alla non facile situazione da affrontare nella prossima dichiarazione dei redditi.
Di seguito trattiamo i diversi scenari che si possono presentare in caso di :
Il diritto alla detrazione spetta per tutti i figli che nel corso dell’anno hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 Euro, indipendentemente dall’età del figlio, o dal fatto che egli sia o meno dedito agli studi, e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente. Riguarda sia i figli naturali riconosciuti, che quelli adottivi e affidati o affiliati.
RIPARTIZIONE TRA GENITORI SPOSATI O CONVIVENTI
DETRAZIONE FIGLI A CARICO | |
Genitori coniugati o conviventi | |
50% a ciascun genitore | 100% al genitore con reddito più elevato per tutti i figli |
RIPARTIZIONE TRA GENITORI LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATI
Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione è così ripartita:
Se vi è accordo, è fatta salva la possibilità di adottare le regole dei genitori coniugati (50% a ciascuno o 100% al genitore con reddito più elevato).
Sia in caso di affido esclusivo, sia congiunto, se uno dei due genitori non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per incapienza, questa è attribuita per intero all’altro genitore, che è tenuto – salvo diverso accordo – a riversare all’altro genitore l’intera detrazione o il 50% in caso di affido congiunto.
DETRAZIONE FIGLI A CARICO | |||
Genitori legalmente o effettivamente separati | |||
In mancanza di accordo | Con diverso accordo | ||
Affidamento esclusivo | Affidamento congiunto | Affidamento esclusivo | Affidamento congiunto |
100% al genitore affidatario | 50% a ciascun genitore affidatario | 50% a ciascun genitore | 100% al genitore con maggiore redito |
100% al genitore con maggiore redito |
L’assegno di mantenimento in favore di uno dei due ex coniugi, versato dall’altro coniuge, consiste in una somma periodica, stabilita dal giudice in sentenza.
Chi versa periodicamente assegni al coniuge può portarli interamente in deduzione dal proprio reddito imponibile, ma a condizione che sia intervenuta la separazione legale ed effettiva, l’annullamento o il divorzio e che l’importo periodico sia quello determinato in sentenza. Le somme versate in unica soluzione non sono deducibili. Sono invece deducibili le somme pagate a titolo di arretrati. Queste somme, infatti, anche se versate in un’unica soluzione, costituiscono un’integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti.
Sono deducibili anche le somme versate a titolo di adeguamento Istat, a condizione che lo stesso sia specificatamente indicato nella sentenza di separazione.
Con la Circolare 17/2015 l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la deducibilità del c.d. contributo casa, cioè delle somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato.
In assenza di disposizione diretta del Tribunale, se nell’immobile in locazione convivono ex coniuge e i figli, la deduzione ammessa è pari al 50%.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 6794 del 2 aprile 2015) ha ammesso la deduzione delle somme corrisposte per l’estinzione mediante accollo del mutuo dell’ex coniuge, purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal Giudice.
È necessario, ai fini della deduzione, che i versamenti a favore dell’ex coniuge siano giustificati dalle certificazioni di pagamento mensili. È inoltre necessario che venga esibita copia della sentenza di separazione o di divorzio. In sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato anche il codice fiscale del coniuge che percepisce tale somma.
Per il coniuge che li percepisce, gli assegni di mantenimento sono imponibili ai fini Irpef e devono essere dichiarati nel quadro C o RC sezione II.
Per gli oneri sostenuti in favore dei figli (spese mediche, di istruzione, assicurazioni, ecc.) detrazioni e deduzioni competono, di regola, al genitore di cui essi risultano a carico ai fini Irpef. Tuttavia, in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile per i genitori decidere di ripartire in percentuale diversa le spese al genitore che le ha effettivamente sostenute.
Generalmente, la casa familiare viene assegnata a uno solo dei coniugi, a prescindere dalla effettiva quota di proprietà personale.
Quando l’abitazione principale dei coniugi è cointestata e viene assegnata a un solo coniuge, entrambi possono continuare a dichiarare la casa come principale, usufruendo della deduzione totale del reddito riferito a essa.
In caso di divorzio, il coniuge trasferito può comunque continuare a dichiarare l’immobile come abitazione principale nella percentuale di sua proprietà solo se vi dimorano i suoi figli.
In entrambe le situazioni, il coniuge trasferito non deve risiedere in altro alloggio di sua proprietà, che diventerebbe automaticamente sua abitazione principale.
Le stesse regole valgono nel caso in cui l’immobile sia intestato esclusivamente al coniuge al quale non è stata assegnata la dimora familiare.
La normativa stabilisce che la detrazione degli interessi passivi sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale spetta all’intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare.
Rientra tra i familiari anche il coniuge separato fino a quando non interviene la sentenza di divorzio (Circolare dell’Agenzia delle Entrate 55/2001). In caso di divorzio invece, la detrazione compete al coniuge che ha trasferito la dimora abituale purché l’immobile sia abitato dai suoi familiari come, ad esempio, i figli (Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/2001).
In caso di separazione, il versamento delle imposte municipali sulla casa spetta al coniuge assegnatario.
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