AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ: PEC PERSONALE ENTRO IL 30.6.2025
8 Aprile 2025
I canali attraverso cui ricevere le fatture elettroniche sono analoghi a quelli di trasmissione. In particolare, le modalità di ricezione sono le seguenti:
– posta elettronica certificata (“PEC”);
– sistema “web service” (servizio SdICoop);
– sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
L’Agenzia delle Entrate consente al cedente/prestatore di trasmettere fatture elettroniche verso i propri clienti, ma non fornisce un vero e proprio servizio di ricezione.
Tuttavia, le fatture elettroniche o un loro duplicato, vengono messe a disposizione dell’acquirente /committente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire l’avvio del sistema di fatturazione elettronica, a regime dal 1° gennaio 2019, è necessario che ciascun cedente/prestato-re conosca l’indirizzo telematico del cessionario/committente (per le operazioni B2B si tratta del codice destinatario o della PEC) al quale recapitare la fattura.
La comunicazione dell’indirizzo telematico di ricezione delle fatture da parte del soggetto acquirente/committente può avvenire:
La scelta effettuata attraverso il servizio di registrazione viene considerata dallo SdI prioritaria ai fini della consegna della fattura elettronica. A titolo di esempio, infatti, qualora l’emittente abbia indicato l’indirizzo PEC del cessionario nel file XML e quest’ultimo si sia censito sul sito dell’Agenzia indicando il codice destinatario, lo SdI recapiterà la fattura tramite detto ultimo codice.
La registrazione dell’indirizzo telematico può avvenire attraverso due modalità:
Tale ultima modalità presuppone tuttavia il rilascio dal cessionario/committente di una specifica delega all’incaricato. Quest’ultima può essere conferita direttamente all’interno della propria area riservata (Entratel o Fisconline) o tramite modulo di delega cartacea.
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