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CESSIONI GRATUITE: SEMPLIFICATI GLI ADEMPIMENTI PER LIMITARE GLI SPRECHI

cessioni_gratuite_prodotti_deperibili

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A seguito della pubblicazione sul a G.U. 30.8.2016, n. 202, il 14.9.2016 è entrata in vigore la Legge 166/2016 che introduce una serie di disposizioni “di favore” concernenti la donazione /distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e “altri prodotti” a fini di solidarietà sociale e per limitare i relativi sprechi.

In particolare, l’intento del Legislatore è quello di:

  • favorire il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale delle eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti (da individuare con un apposito DM);
  • contribuire a ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riuso / riciclo, per raggiungere gli obiettivi fissati dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dello spreco alimentare.

TRATTAMENTO AI FINI IVA – BENI CONSIDERATI DISTRUTTI

Come accennato, l’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72 dispone l’esenzione IVA   per le cessioni gratuite di beni a favore di Enti pubblici, associazioni riconosciute / fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS.

Al fine di ovviare alla necessità di rettificare l’IVA detratta sul ’acquisto dei beni ceduti in esenzione IVA, gli artt. 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/97 (per i beni non di lusso non più commercializzabili) e 6, comma 15, Legge n. 133/99 (per le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici) prevedono che detti beni si considerano distrutti ai fini IVA, al ricorrere di specifiche condizioni, recentemente modificate dall’art. 16, Legge n. 166/2016.

È stato quindi esteso l’ambito di applicazione della disciplina agevolata in esame sia con riguardo ai prodotti oggetto della cessione che ai soggetti destinatari di tali beni. In particolare, possono essere considerati distrutti ai fini IVA, oltre agli alimenti e ai farmaci già previsti dalla normativa vigente, anche:

  • i prodotti alimentari che vanno oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
  • i prodotti farmaceutici e “altri prodotti” da individuare ad opera del MEF con un apposito Decreto, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati / non idonei alla commercializzazione per carenza / errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza;

ceduti gratuitamente:

  • oltre che ai soggetti di cui al ’art. 10, n. 12), DPR n. 633/72;
  • anche a   Enti pubblici    /  privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione / scambio di beni e servizi di utilità sociale o forme di mutualità.

TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

L’art. 16 in esame modifica altresì il comma 2 del citato art. 13, D.Lgs. n. 460/97 ai sensi del quale le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici ceduti gratuitamente a ONLUS non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e pertanto il relativo valore normale non costituisce ricavo per l’impresa ex art. 85, comma 2, TUIR.

La disciplina agevolativa può quindi ora essere applicata, oltre che alle derrate alimentari e ai prodotti farmaceutici a favore di ONLUS, anche in caso di cessione gratuita:

  • di altri prodotti”, da individuare con Decreto del MEF purché:
    • destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro;
    • la cui produzione / commercio rientrino nell’attività propria dell’impresa;
  • a favore di Enti pubblici / privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione / scambio di beni e servizi di utilità sociale e forme di mutualità.

ADEMPIMENTI

Il comma 2 del ’art. 13, D.Lgs. n. 460/97, così come risultante dopo le modifiche apportate dal a Legge in esame, dispone che per poter fruire delle norme di favore sopra il ustrate è necessario che:

per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti”.

La Legge n. 166/2016 interviene anche sul comma 4 del citato art. 13, modificando le modalità di presentazione dell’apposita comunicazione da parte del soggetto destinatario dei beni. Risulta quindi che, al fine di usufruire dei benefici di cui ai citati commi 2 e 3 è necessario che:

  • ogni singola cessione sia documentata da un ddt / documento equipollente, contenente l’indicazione:
    • della data;
    • degli estremi identificativi del cedente;
    • del destinatario e dell’eventuale incaricato del trasporto;
    • della qualità, quantità e peso dei beni ceduti.

Tale adempimento di fatto non è nuovo in quanto, per le cessioni gratuite in esame, l’art. 2, DPR 441/97 già ne prevede(va) l’emissione per il superamento della presunzione di cessione onerosa;

  • il destinatario dei beni provveda alla predisposizione di un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare dall’impresa cedente, con:
    • l’indicazione degli estremi dei ddt / documenti equipollenti relativi ad ogni cessione;
    • l’attestazione del proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, a pena di decadenza dai benefìci fiscali.

Rispetto al passato, quindi, in capo al destinatario dei beni (beneficiario delle cessioni gratuite) la dichiarazione da rilasciare in occasione di ciascuna donazione è stata “sostituita” da una dichiarazione trimestrale.

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E ALLA GUARDIA DI FINANZA

Come noto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, DPR n. 441/97, l’impresa cedente deve provvedere a comunicare preventivamente (almeno 5 giorni prima) all’Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata, le cessioni che intende effettuare, con  esclusione delle cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore.

Tale comunicazione va effettuata anche al Comando della Guardia di Finanza, con l’indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale dei beni, ammontare dei beni ceduti gratuitamente, al fine di superare la presunzione di cessione onerosa.

L’art. 1, comma 396, Finanziaria 2016 ha innalzato a 15.000 (in precedenza € 5.164,57) il limite del costo dei beni ceduti gratuitamente oltre il quale occorre inviare le prescritte comunicazioni all’Amministrazione finanziaria.

Per i beni facilmente deperibili dette comunicazioni sono in ogni caso facoltative (senza limiti di valore) come ribadito dal ’Agenzia delle Entrate nel a Circolare 18.5.2016, n. 20/E. Ora il comma 1 dell’art. 16 in esame prevede una “semplificazione” di tale comunicazione, disponendo che:

“Le cessioni previste dal ‘articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente del a Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con modalità  telematiche da parte del cedente agli uffici del ‘amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall’obbligo di comunicazione”.

Da quanto sopra si desume quindi che, fermo restando il contenuto della comunicazione da presentare all’Agenzia delle Entrate e alla GdF e l’esclusione da tale obbligo per le cessioni gratuite di importo non superiore a  €  15.000 e per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili, le novità introdotte riguardano le modalità di presentazione di tale comunicazione. In particolare si evidenzia che la comunicazione dovrà essere presentata:

  • entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite indicate (non più prima di ciascuna donazione);
  • con modalità telematiche (che saranno definite da un apposito Provvedimento dell’Agenzia).

Va inoltre sottolineato che il comma 4 del citato art. 2 specifica che detta comunicazione:

  • rileva anche ai fini IVA per poter considerare “distrutti” i beni donati;
  • non è richiesta per considerare distrutti i beni di cui al ’art. 3 del a Legge in esame ossia le c.d. “eccedenze alimentari” cedute gratuitamente ai fini di solidarietà sociale.

Preme infine evidenziare che il comma 3 del ’art. 16 in esame demanda al Legislatore l’adeguamento dell’art. 2, DPR n. 441/97 (relativo al “superamento” della presunzione di cessione) alle nuove modalità sopra esposte. Tale intervento legislativo potrebbe quindi incidere anche sugli adempimenti previsti in caso di distruzione / trasformazione dei beni.

 

 

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