LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
A seguito della pubblicazione sul a G.U. 30.8.2016, n. 202, il 14.9.2016 è entrata in vigore la Legge 166/2016 che introduce una serie di disposizioni “di favore” concernenti la donazione /distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e “altri prodotti” a fini di solidarietà sociale e per limitare i relativi sprechi.
In particolare, l’intento del Legislatore è quello di:
Come accennato, l’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72 dispone l’esenzione IVA per le cessioni gratuite di beni a favore di Enti pubblici, associazioni riconosciute / fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS.
Al fine di ovviare alla necessità di rettificare l’IVA detratta sul ’acquisto dei beni ceduti in esenzione IVA, gli artt. 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/97 (per i beni non di lusso non più commercializzabili) e 6, comma 15, Legge n. 133/99 (per le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici) prevedono che detti beni si considerano distrutti ai fini IVA, al ricorrere di specifiche condizioni, recentemente modificate dall’art. 16, Legge n. 166/2016.
È stato quindi esteso l’ambito di applicazione della disciplina agevolata in esame sia con riguardo ai prodotti oggetto della cessione che ai soggetti destinatari di tali beni. In particolare, possono essere considerati distrutti ai fini IVA, oltre agli alimenti e ai farmaci già previsti dalla normativa vigente, anche:
ceduti gratuitamente:
L’art. 16 in esame modifica altresì il comma 2 del citato art. 13, D.Lgs. n. 460/97 ai sensi del quale le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici ceduti gratuitamente a ONLUS non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e pertanto il relativo valore normale non costituisce ricavo per l’impresa ex art. 85, comma 2, TUIR.
La disciplina agevolativa può quindi ora essere applicata, oltre che alle derrate alimentari e ai prodotti farmaceutici a favore di ONLUS, anche in caso di cessione gratuita:
Il comma 2 del ’art. 13, D.Lgs. n. 460/97, così come risultante dopo le modifiche apportate dal a Legge in esame, dispone che per poter fruire delle norme di favore sopra il ustrate è necessario che:
“per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti”.
La Legge n. 166/2016 interviene anche sul comma 4 del citato art. 13, modificando le modalità di presentazione dell’apposita comunicazione da parte del soggetto destinatario dei beni. Risulta quindi che, al fine di usufruire dei benefici di cui ai citati commi 2 e 3 è necessario che:
Tale adempimento di fatto non è nuovo in quanto, per le cessioni gratuite in esame, l’art. 2, DPR 441/97 già ne prevede(va) l’emissione per il superamento della presunzione di cessione onerosa;
Rispetto al passato, quindi, in capo al destinatario dei beni (beneficiario delle cessioni gratuite) la dichiarazione da rilasciare in occasione di ciascuna donazione è stata “sostituita” da una dichiarazione trimestrale.
Come noto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, DPR n. 441/97, l’impresa cedente deve provvedere a comunicare preventivamente (almeno 5 giorni prima) all’Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata, le cessioni che intende effettuare, con esclusione delle cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore.
Tale comunicazione va effettuata anche al Comando della Guardia di Finanza, con l’indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale dei beni, ammontare dei beni ceduti gratuitamente, al fine di superare la presunzione di cessione onerosa.
L’art. 1, comma 396, Finanziaria 2016 ha innalzato a € 15.000 (in precedenza € 5.164,57) il limite del costo dei beni ceduti gratuitamente oltre il quale occorre inviare le prescritte comunicazioni all’Amministrazione finanziaria.
Per i beni facilmente deperibili dette comunicazioni sono in ogni caso facoltative (senza limiti di valore) come ribadito dal ’Agenzia delle Entrate nel a Circolare 18.5.2016, n. 20/E. Ora il comma 1 dell’art. 16 in esame prevede una “semplificazione” di tale comunicazione, disponendo che:
“Le cessioni previste dal ‘articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente del a Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici del ‘amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall’obbligo di comunicazione”.
Da quanto sopra si desume quindi che, fermo restando il contenuto della comunicazione da presentare all’Agenzia delle Entrate e alla GdF e l’esclusione da tale obbligo per le cessioni gratuite di importo non superiore a € 15.000 e per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili, le novità introdotte riguardano le modalità di presentazione di tale comunicazione. In particolare si evidenzia che la comunicazione dovrà essere presentata:
Va inoltre sottolineato che il comma 4 del citato art. 2 specifica che detta comunicazione:
Preme infine evidenziare che il comma 3 del ’art. 16 in esame demanda al Legislatore l’adeguamento dell’art. 2, DPR n. 441/97 (relativo al “superamento” della presunzione di cessione) alle nuove modalità sopra esposte. Tale intervento legislativo potrebbe quindi incidere anche sugli adempimenti previsti in caso di distruzione / trasformazione dei beni.
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