LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
L’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) prevede il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “Cashback”).
Recentemente con il Decreto 24.11.2020, n. 156, il Ministero ha definito le modalità attuative applicabili al “Cashback”, prevedendo in particolare, a decorrere dall’1.1.2021, un rimborso percentuale (pari al 10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un rimborso “speciale” a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.
Come recentemente annunciato sul sito Internet del Governo, a decorrere dall’8.12 fino al 31.12.2020, è previsto l’avvio dell’iniziativa “in via sperimentale”, con erogazione del rimborso a febbraio 2021 (c.d. “Extra Cashback di Natale”).
Per partecipare all’iniziativa sono ammessi gli acquisti in negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione, ecc. nonché a favore di artigiani, lavoratori autonomi.
Sono esclusi:
Per aderire all’iniziativa è richiesta la maggior età e la residenza in Italia. Inoltre, l’esercente deve disporre di un dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento (POS) che consenta di partecipare al programma “Cashback”.
Per aderire all’iniziativa il soggetto interessato deve scaricare l’APP IO, alla quale si accede tramite SPID o Carta d’identità elettronica (CIE), oppure utilizzare sistemi alternativi, messi a disposizione da soggetti convenzionati, c.d. “issuer convenzionati” (ad esempio, app fornita dalla propria Banca).
Accedendo a tali applicazioni è possibile visualizzare i dati dei pagamenti, i rimborsi maturati e la posizione nella graduatoria del programma di rimborso.
Il soggetto aderente può provvedere alla cancellazione dal programma nell’APP IO / sistema alternativo, in qualsiasi momento, perdendo così la possibilità di concorrere all’assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento. Sono fatti salvi i rimborsi già corrisposti.
In fase di registrazione sono richieste le seguenti informazioni:
La partecipazione al “Cashback” inizia al momento dell’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato.
Il rimborso “Cashback”, ad eccezione del rimborso del periodo sperimentale, è determinato con cadenza semestrale ed è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento.
Per partecipare al rimborso è necessario aver eseguito almeno 50 transazioni con strumenti di pagamento elettronici, nel periodo di riferimento.
Semestre di riferimento | Erogazione del rimborso |
1.1 – 30.6.2021 | 29.8.2021 |
1.7 – 31.12.2021 | 1.3.2022 |
1.1 – 30.6.2022 | 29.8.2022 |
Il programma “Cashback” prevede la restituzione del 10% dell’importo di ogni transazione, fino ad un importo massimo di € 150 per singola transazione. Le transazioni di importo superiore € 150, concorrono fino a € 150. Così, ad esempio, in caso di un acquisto pari a € 1.000, la transazione concorre fino a € 150. Non è previsto un importo minimo di spesa.
La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate nel semestre non superiore a € 1.500. Pertanto, è possibile ottenere un rimborso massimo di € 150 a semestre, fino a € 300 l’anno.
Importo singola transazione | Restituzione Cashback | Importo singola transazione | Restituzione Cashback | ||||
€ 0,5 | € 0,05 | € | 120 | € | 12 | ||
€ | 1 | € | 0,1 | € | 150 | € | 15 |
€ | 10 | € | 1 | € | 160 | € | 15 |
€ | 50 | € | 5 | € 1.500 | € | 15 | |
€ | 90 | € | 9 | € 2.000 | € | 15 |
Si evidenzia che nell’ambito della Finanziaria 2021, con l’implementazione del citato comma 288, è previsto che i rimborsi:
Come sopra accennato, a decorrere dall’8.12 al 31.12.2020 è previsto l’avvio dell’iniziativa “in via sperimentale” con erogazione del rimborso nel mese di febbraio 2021.
Periodo di riferimento | Erogazione del rimborso |
8.12 – 31.12.2020 (periodo sperimentale) | 28.2.2021 |
Per partecipare al rimborso è necessario effettuare almeno 10 transazioni con strumenti di pagamento elettronici, nel periodo di riferimento.
Analogamente al rimborso semestrale, anche per il rimborso nel periodo sperimentale è prevista la restituzione del 10% dell’importo di ogni transazione, fino ad un valore massimo:
Ai primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei semestri effettuano il maggior numero di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici registrati, è attribuito un rimborso speciale di € 1.500 (c.d. “Super Cashback”).
Non è previsto alcun importo minimo di spesa. Assume rilevanza il numero degli acquisti e non gli importi (ad esempio, un caffè vale come una lavastoviglie).
A parità di numero di transazioni effettuate, è prioritariamente collocato in graduatoria il soggetto la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell’ultima transazione effettuata dagli altri aderenti che abbiano effettuato il medesimo numero di transazioni.
Al termine di ogni semestre, il conteggio del numero delle transazioni “riparte” da zero.
I rimborsi speciali sono erogati con la medesima periodicità dei rimborsi “Cashback”, ossia entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre di riferimento.
I rimborsi sono erogati tramite bonifico sull’IBAN indicato al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il pagamento integrale dei rimborsi spettanti, gli stessi sono ridotti proporzionalmente.
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