CASHBACK: DEFINITE LE MODALITÀ OPERATIVE

L’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) prevede il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “Cashback”).

Recentemente con il Decreto 24.11.2020, n. 156, il Ministero ha definito le modalità attuative applicabili al “Cashback”, prevedendo in particolare, a decorrere dall’1.1.2021, un rimborso percentuale (pari al 10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un rimborso “speciale” a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.

Come recentemente annunciato sul sito Internet del Governo, a decorrere dall’8.12  fino  al 31.12.2020, è previsto l’avvio dell’iniziativa “in via sperimentale”, con erogazione del rimborso a febbraio 2021 (c.d. “Extra Cashback di Natale”).

AMBITO APPLICATIVO:

Per partecipare all’iniziativa sono ammessi gli acquisti in negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione, ecc. nonché a favore di artigiani, lavoratori autonomi.

Sono esclusi:

  • gli acquisti online (ad esempio, e-commerce);
  • gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali / professionali;
  • le operazioni eseguite presso sportelli ATM (ad esempio, ricariche telefoniche);
  • i bonifici SDD per gli addebiti diretti su c/c;
  • le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su c/c.

Per aderire all’iniziativa è richiesta la maggior età e la residenza in Italia. Inoltre, l’esercente deve disporre di un dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento (POS) che consenta di partecipare al programma “Cashback”.

ADESIONE AL PROGRAMMA CASHBACK:

Per aderire all’iniziativa il soggetto interessato deve scaricare l’APP IO, alla quale si accede tramite SPID o Carta d’identità elettronica (CIE), oppure utilizzare sistemi alternativi, messi a disposizione da soggetti convenzionati, c.d. “issuer convenzionati” (ad esempio, app fornita dalla propria Banca).

Accedendo a tali applicazioni è possibile visualizzare i dati dei pagamenti, i rimborsi maturati e la posizione nella graduatoria del programma di rimborso.

Il soggetto aderente può provvedere alla cancellazione dal programma nell’APP IO / sistema alternativo, in qualsiasi momento, perdendo così la possibilità di concorrere all’assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento. Sono fatti salvi i rimborsi già corrisposti.

In fase di registrazione sono richieste le seguenti informazioni:

  • codice fiscale;
  • estremi identificativi degli strumenti di pagamento elettronici utilizzati per effettuare gli acquisti. Ad esempio, carte di credito / debito, bancomat e Satispay (da gennaio sarà possibile inserire anche Bancomat Pay, Apple Pay, Google Pay). In caso di registrazione di una carta di debito / prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPa spa ottiene da Bancomat spa gli estremi identificativi della carta utilizzata dal soggetto, tramite il codice fiscale fornito in sede di registrazione dal medesimo soggetto. È possibile registrare uno o più strumenti di pagamento elettronici;
  • codice IBAN del c/c su cui ricevere i rimborsi (tale informazione può essere fornita anche successivamente). Per ricevere il rimborso riferito al periodo sperimentale (c.d. “Extra Cashback di Natale”) è necessario comunicare l’IBAN entro il 31.12.2020. I predetti dati, compreso l’IBAN, sono comunicati al “Sistema Cashback” dall’APP IO/sistema alternativo, utilizzando un canale cifrato;
  • autocertificazione della maggior età e della residenza in Italia, nonché di utilizzare strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall’esercizio di un’attività imprenditoriale / professionale.

INIZIO PARTECIPAZIONE

La partecipazione al “Cashback” inizia al momento dell’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato.

PERIODICITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO CASHBACK:

Il rimborso “Cashback”, ad eccezione del rimborso del periodo sperimentale, è determinato con cadenza semestrale ed è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento. 

Per partecipare al rimborso è necessario aver eseguito almeno 50 transazioni con strumenti di pagamento elettronici, nel periodo di riferimento.

Semestre di riferimento Erogazione del rimborso
1.1 – 30.6.2021 29.8.2021
1.7 – 31.12.2021 1.3.2022
1.1 – 30.6.2022 29.8.2022

Il programma “Cashback” prevede la restituzione del 10% dell’importo di ogni transazione, fino  ad un importo massimo di € 150 per singola transazione. Le transazioni di importo superiore € 150, concorrono fino a € 150. Così, ad esempio, in caso di un acquisto pari a € 1.000, la transazione concorre fino a € 150. Non è previsto un importo minimo di spesa.

La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate nel semestre non superiore a € 1.500. Pertanto, è possibile ottenere un rimborso massimo di € 150 a semestre, fino a € 300 l’anno.

Importo singola transazione Restituzione Cashback Importo singola transazione Restituzione Cashback
€ 0,5 € 0,05 120 12
1 0,1 150 15
10 1 160 15
50 5 € 1.500 15
90 9 € 2.000 15

Si evidenzia che nell’ambito della Finanziaria 2021, con l’implementazione del citato comma 288, è previsto che i rimborsi:

  • non concorrono a formare il reddito del percipiente;
  • non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

RIMBORSO CASHBACK NEL PERIODO SPERIMENTALE:

Come sopra accennato, a decorrere dall’8.12 al 31.12.2020 è previsto l’avvio dell’iniziativa “in via sperimentale” con erogazione del rimborso nel mese di febbraio 2021.

Periodo di riferimento Erogazione del rimborso
8.12 – 31.12.2020 (periodo sperimentale) 28.2.2021

Per partecipare al rimborso è necessario effettuare almeno 10 transazioni con strumenti di pagamento elettronici, nel periodo di riferimento.

Analogamente al rimborso semestrale, anche per il rimborso nel periodo sperimentale è prevista la restituzione del 10% dell’importo di ogni transazione, fino ad un valore massimo:

  • di € 150 (le transazioni superiori a € 150 concorrono fino a € 150);
  • la quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni non superiore a € 1.500 (pertanto, il rimborso massimo ottenibile è pari a € 150).

RIMBORSO SPECIALE (“SUPER CASHBACK”):

Ai primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei semestri effettuano il maggior numero di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici registrati, è attribuito un rimborso speciale di € 1.500 (c.d. “Super Cashback”).

Non è previsto alcun importo minimo di spesa. Assume rilevanza il numero degli acquisti e non gli importi (ad esempio, un caffè vale come una lavastoviglie).

A parità di numero di transazioni effettuate, è prioritariamente collocato in graduatoria il soggetto la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell’ultima transazione effettuata dagli altri aderenti che abbiano effettuato il medesimo numero di transazioni.

Al termine di ogni semestre, il conteggio del numero delle transazioni “riparte” da zero. 

I rimborsi speciali sono erogati con la medesima periodicità dei rimborsi “Cashback”, ossia entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre di riferimento.

MODALITÀ DI EROGAZIONE:

I rimborsi sono erogati tramite bonifico sull’IBAN indicato al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il pagamento integrale dei rimborsi spettanti, gli stessi sono ridotti proporzionalmente.

 

 

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