LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La riforma del canone RAI non ha visto coinvolte le imprese, chiamate a versare l’imposta per l’abbonamento speciale.
Il canone speciale RAI per le aziende (negozi, uffici, alberghi…) non cambia: non si applica quanto previste dalla Legge di Stabilità sul pagamento in bolletta elettrica, del canone RAI ordinario, che riguarda solo i privati. Tuttavia, per le utenze professionali una novità c’è: non è più possibile dare disdetta per suggellamento degli apparecchi.
Quali sono le novità e come funzionano le norme 2016 per le aziende, che pagano il canone speciale RAI per ogni sede in cui è presente un televisore o altro apparecchio soggetto al tributo.
Il canone speciale RAI riguarda coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458).
Per quanto riguarda i computer e gli altri device collegati, non è dovuto il canone RAI se privi di sintonizzatore TV. Pertanto, ogni apparecchio originariamente munito di sintonizzatore (es.: un televisore), anche se usato solo per guardare Dvd, paga comunque il canone speciale. Di contro, il classico computer connesso in rete, che in teoria consente la visione dei programmi RAI via Internet, è esente dal canone a meno che non sia anche sintonizzato con l’antenna televisiva o con la ricezione del segnale, terrestre o satellitare.
Il canone speciale deve essere pagato per ogni sede nella quale siano presenti uno o più apparecchi per i quali l’imposta risulta dovuta (R.D.L.21/02/1938 n.246).
L’importo del canone speciale RAI varia per tipologia di attività (alberghi, altre strutture turistiche, esercizi pubblici, negozi e botteghe, banche, ospedali e cliniche, studi professionali, associazioni…). Dal punto di vista fiscale, le imprese indicano in dichiarazione dei redditi il numero di canone speciale alla Radio o alla Televisione, in base all’articolo 17 del decreto legge 201/2011.
L’importo può essere portato in deduzione dal reddito d’impresa qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del dpr 917/1986.
Riportiamo di seguito gli importi dei canoni speciali alla TV (canone RAI + IVA 4%):
A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento: | |||||||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
Canone: | Euro 6.789,40 | Euro 3.463,98 | Euro 1.801,28 | ||||
di cui IVA: | Euro 261,13 | Euro 133,23 | Euro 69,28 | ||||
B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: | |||||||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
Canone: | Euro 2.036,83 | Euro 1.039,20 | Euro 540,38 | ||||
di cui IVA: | Euro 78,34 | Euro 39,97 | Euro 20,78 | ||||
C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: | |||||||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
Canone: | Euro 1.018,40 | Euro 519,58 | Euro 270,18 | ||||
di cui IVA: | Euro 39,17 | Euro 19,98 | Euro 10,39 | ||||
D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: | |||||||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
Canone: | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 | ||||
di cui IVA: | Euro 15,67 | Euro 7,99 | Euro 4,16 | ||||
E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421: | |||||||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
Canone: | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 | ||||
di cui IVA: | Euro 7,83 | Euro 4,00 | Euro 2,08 | ||||
(*) sono: Alberghi,Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002) | |||||||
Importi dei canoni speciali alla RADIO (Canone + IVA 4%) | |||||||
Il canone è stato unificato per tutte le tipologie e categorie. | |||||||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | |||||
Canone: | Euro 29,94 | Euro 15,28 | Euro 7,95 | ||||
di cui IVA: | Euro 1,15 | Euro 0,59 | Euro 0,31 |
I versamenti di rinnovo del canone speciale devono essere effettuati nei seguenti modi:
– presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
– tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l’addebito del canone e’ previsto solo in forma annuale).
Il Canone speciale deve essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali) e, in mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato.D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso e’ considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).
Per risolvere eventuali dubbi, ci sono a disposizione diverse risorse.
Fonte: RAI
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