LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Con la legge di Stabilità 2015 vengono introdotte delle novità relative ai buoni pasto corrisposti ai lavoratori e collaboratori. Sintetizziamo quindi i punti salienti della nuova disciplina fiscale di questa forma sostitutiva di erogazione del vitto nei confronti dei lavoratori interessati, in particolar modo in caso di trasferte al di fuori della sede consueta di svolgimento della prestazione.
La nuova disciplina modifica, in sintesi, la soglia di esenzione fiscale dei ticket restaurant riconosciuti portando il limite di non imponibilità fiscale a euro 7,00 per quelli utilizzati in forma elettronica. Rimane invece invariata la disciplina per i buoni basto cartacei restando fissa a euro 5,29. Il nuovo dettato normativo avrà effetto a decorrere dal 1 luglio 2015.
Prima di addentrarci nelle peculiarità proprie dei ticket restaurant è bene precisare che la normativa di riferimento è rintracciabile nel dettato di cui all’art. 51, comma 2, lettera c) del Tuir 917/1986 dove viene espressamente indicato che “Non concorrono a formare il reddito […] le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.”
Lo stesso Testo Unico 917/1986 è stato novellato appunto dalla legge di Stabilità 2015, nella quale, ai commi 16 e 17 viene sancito che:
Pertanto a decorrere dal 1 luglio 2015:
Ma cosa sono, come sono fatti e come funzionano i buoni pasto (o ticket restaurant)?
Questi rappresentano un servizio sostitutivo di mensa, di importo corrispondente al valore facciale del buono. Sono documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro.
L’art. 5, comma 1 del DPCM 18 novembre 2005, stabilisce che i buoni pasto:
I ticket restaurant devono riportare o permettere di identificare:
Se predisposto invece su supporto elettronico (card o badge):
Per quanto riguarda invece la disciplina fiscale, i buoni pasto non generano materia imponibile in capo ai percettori, entro il limite massimo di euro 5,29 (o euro 7,00 per quelli elettronici) e solo l’eventuale maggiore valore sarà pertanto assoggettato a tassazione e contribuzione.
L’Amministrazione Finanziaria, mutando i propri precedenti orientamenti, ha sostenuto che quanto riconosciuto tramite i buoni pasto (cartaceo od elettronico) è equiparabile ad un compenso corrisposto in denaro e non in natura (cfr Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010).
Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con propria la Risoluzione n. 118/E del 30 ottobre 2006, ha precisato che il beneficio di cui all’art. 51, comma 2, lettera c), del Tuir 917/1986 spetta anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, nel caso in cui la modulazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, e per contro riconosca il diritto alla fruizione di buoni pasto.
Infine l’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E e con la Circolare 16 luglio 1998 n. 188/E, ha sancito che, per poter fruire della detassazione, i buoni pasto devono necessariamente essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi. Per categorie omogenee non devono intendersi solo quelle previste dal codice civile (dirigenti, operai, ecc.), ma anche tutti i dipendenti di un certo tipo, ad esempio tutti i lavoratori con una certa qualifica o di un certo livello.
È opportuno poi specificare che, stante quanto disposto ai fini tributari con l’art.51, comma 2, lett. c) del Tuir 917/1986, nel caso in cui il lavoratore si rechi in trasferta il riconoscimento del ticket restaurant, in aggiunta a quanto rimborsato dal datore a titolo di vitto comporterà due possibili conseguenze:
Tale principio risulta oltremodo valido nel caso in cui siano riconosciuti rimborsi spese analitici, forfettari o misti ricomprendenti il vitto sostenuto dal lavoratore in occasione della sua missione.
tratto da Fisco 7 del 5 marzo 2015
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