Con il Decreto n. 122 del 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico è intervenuto in merito alla disciplina dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.
In particolare il Ministero ha:
- fornito i requisiti che devono possedere gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto,
- definito le caratteristiche dei buoni pasto nonché
- il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
Le nuove indicazioni ministeriali, che divengono operative dal 9 settembre 2017, prevedono tra l’altro la fruizione in unica soluzione di un numero massimo di 8 buoni al giorno.
Vengono anche definiti gli utilizzatori dei buoni e più precisamente: dipendenti full-time e part-time anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché collaboratori.
I buoni pasto sono utilizzabili solo dal titolare ed esclusivamente per l’intero valore facciale, inoltre non sono cedibili né commercializzabili o convertibili in denaro.
Ogni buono in forma cartacea dovrà contenere:
- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.
I buoni in formato elettronico dovranno associare elettronicamente in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico le seguenti informazioni:
- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo.
Sempre per i buoni in formato elettronico:
- il termine temporale di utilizzo;
- la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
- l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
- è riportata elettronicamente la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.