LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
È possibile usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. bonus mobili) nel caso di sostituzione della caldaia, lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella circolare 3/E del 02 Marzo 2016.
Ricordiamo che il riconoscimento del “bonus mobili ed elettrodomestici”, prorogato a tutto il 2016, consiste nella detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000 ed è riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di un intervento di recupero per il quale il contribuente fruisce della detrazione IRPEF.
Già la Circolare 29/2013 aveva specificato la possibilità di poter accedere al beneficio del c.d. bonus mobili qualora si configurassero sulle singole abitazioni interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art.16-bis del Tuir.
Con la successiva Circolare 11/2014 è stato precisato che tra gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere ricondotti anche quelli relativi all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (lett. h) – art.16-bis).
Qualificando come tale la spesa per la sostituzione della caldaia, la Circolare 3/2016 ammette l’accesso al beneficio del c.d. bonus mobili, a nulla rilevando il fatto che tale intervento possa essere ricondotto o meno nell’ambito della lettera h) dell’art.16-bis de Tuir.
Al contrario la sola manutenzione ordinaria, ovvero la riparazione della caldaia, non permette di fruire della detrazione per acquisto mobili ed elettrodomestici.
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