È stata introdotta con la Legge di Bilancio 2020 la nuova detrazione Irpef, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, compreso cappotto termico esterno o la facciata ventilata finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.
Vi rientrano gli immobili di qualsiasi categoria catastale (quindi sia ad uso abitativo che ad uso diverso)
Per i soggetti in regime di reddito d’impresa che possiedono immobili ad uso strumentale (es. alberghi e ristoranti) la detrazione è ammessa al 50%.
Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica). Di fatto, molti contribuenti a quel punto dovranno optare per il cappotto termico, che rientra tra i lavori dell’ecobonus. I due bonus, in ogni caso, sono cumulabili.
LAVORI AMMESSI AL BONUS FACCIATE
Dunque, i lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:
- interventi sulle strutture opache della facciata;
- lavori su balconi, cornicioni, parapetti, ornamenti, marmi e fregi visibili;
- pulitura;
- tinteggiatura esterna;
- grondaie e pluviali;
- impiantistica che insiste sulla parte opaca;
- rifacimento dell’intonaco di meno del 10% della superficie della facciata o nel caso essi superino il 10% devono rispettare i requisiti previsti per la riqualificazione energetica;
- vi rientrano anche le spese di progettazione di perizia e i costi collegati alla realizzazione degli interventi come l’installazione dei ponteggi e per lo smaltimento dei materiali rimossi.
LAVORI ESCLUSI AL BONUS FACCIATE
Rispetto a come era stato inizialmente concepito, il bonus facciate ha dei nuovi limiti e per questo motivo alcuni lavori sono esclusi dalla possibilità di detrazione.
Il bonus facciate 2020 non si potrà richiedere per interventi su:
- infissi;
- vetrate;
- grate;
- portoni;
- cancelli;
- interventi su superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo pubblico.
DETRAZIONE SPETTANTE
La detrazione Irpef spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).
ZONE AMMESSE ALLA DETRAZIONE
Sono ammessi al Bonus Facciate al 90% i lavori sugli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68 sono esclusi gli immobili in zona C (a bassa densità abitativa) in tal caso si potrà sfruttare il bonus ristrutturazioni al 50%.
Per verificare la zona di appartenenza di un immobile è necessario consultare il piano regolatore del Comune di ubicazione. Se l’ubicazione è in zona A o B si ha diritto al bonus facciate. Se la dicitura è diversa (es. zona C, quindi a bassa densità abitativa), non si ha diritto al nuovo sgravio IRPEF al 90% (ma potrà eventualmente applicare il bonus ristrutturazioni al 50%).
Si tenga presente che il piano regolatore è un documento pubblico, spesso pubblicato anche online e che potrebbe essere verificato anche sul portale web del Comune. In caso contrario, ci si potrà rivolgere all’assessorato all’urbanistica, chiedendo specificamente in che modo è classificata la zona.
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.