POLIZZA CATASTROFALE L’OBBLIGO NON OBBLIGO E IL RINVIO AL 01/01/2026 PER LE PICCOLE IMPRESE
1 Aprile 2025
Attivo il bonus barriere architettoniche 2022, sia per privati che per le imprese, per una spesa non superiore a 50.000 euro.
Lo scopo di questo bonus è incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni o negli immobili delle imprese attraverso una detrazione del 75% delle spese sostenute.
In questa guida vi spieghiamo cos’è il bonus barriere architettoniche 2022, come funziona, a chi spetta e come presentare la richiesta.
Il bonus barriere architettoniche 2022 consiste in una detrazione del 75% sulle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Valido sia per privati cittadini che per imprese, viene concesso anche per l’istallazione degli impianti di automazione (come ascensori o montascale) che servono ad eliminare i limiti per chi ha problemi deambulatori. Sono previsti però dei limiti massimi di spesa a seconda del tipo di edifici interessati dall’intervento, fino a un massimo di 50.000 euro.
Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 42), il bonus è valido solo per l’anno 2022. La norma modifica il Decreto Rilancio, aggiungendo l’articolo 119- ter al testo coordinato. Vediamo insieme a chi spetta e come richiedere il bonus barriere architettoniche.
Il bonus barriere architettoniche 2022 spetta a chiunque – sia privati cittadini che imprese – faccia richiesta di detrazione IRPEF del 75% dimostrando di aver effettuato spese chiaramente volte a eliminare le barriere architettoniche.
Tramite la risposta ad interpello n. 444 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate, è anche stato specificato che anche le imprese possono fruire del bonus barriere architettoniche sugli immobili di loro proprietà assegnati in locazione. Poiché la norma riconosce il beneficio su immobili già edificati, senza andare nel dettaglio per quanto concerne i requisiti dei fruitori, l’AdE chiarisce che sono incluse anche le società le quali possono avvalersi dell’agevolazione per gli interventi compiuti sugli immobili posseduti o detenuti, anche se dati in locazione. Ciò vale sia per beni patrimoniali che strumentali.
L’agevolazione vale esclusivamente per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione d’interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione è pari al 75% e deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
La detrazione pari al 75% è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. L’agevolazione non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità.
È opportuno ricordare, poi, che dall’anno d’imposta 2021 per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi coperti Superbonus 110%, è già possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%. In tal caso, è però indispensabile che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi d’isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).
L’articolo 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2022 che modifica il Decreto Rilancio stabilisce che il bonus barriere architettoniche spetta per:
Non sono agevolabili le opere, pur effettuate allo stesso scopo, riguardanti però immobili di nuova costruzione. I pagamenti poi, per ottenere il bonus, devono essere tracciabili e dimostrabili.
Tra le spese ammesse al bonus barriere architettoniche vale la pena citare alcuni esempi come:
Ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi ammissibili devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento adottato con il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. In particolare, per barriere architettoniche si intendono:
L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
Inoltre, gli interventi devono rispettare tutti i criteri e i parametri previsti dal citato Decreto Ministeriale (articoli 3 – 9).
Prima del 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore dell’ultima Legge di Bilancio, per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche nell’ambito di una ristrutturazione edilizia era possibile fruire di una detrazione ai fini IRPEF da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui si era sostenuta la spesa e in quelli successivi. In sostanza, chi eseguiva interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche poteva usufruire di una detrazione IRPEF del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta a partire dal 26 giugno 2012.
Invece, dal 1° gennaio 2022 – la detrazione è pari al 75% e viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Per richiedere il bonus barriere architettoniche 2022 basta inserire la detrazione nella dichiarazione dei redditi, suddividendo l’importo in 5 anni. Questo però non è l’unico modo per ottenere l’agevolazione. In alternativa il bonus può anche essere fruito in maniera più immediata sotto forma di:
Come anticipato il bonus barriere architettoniche 2022 può essere valorizzato oltre che nella propria dichiarazione dei redditi anche con il meccanismo già introdotto da altri bonus edilizi, quali Superbonus 110 % o Bonus Facciate 2022, introdotti dal Decreto Rilancio. Parliamo di:
Il Decreto Antifrode (Decreto Legge n. 157 dell’11 novembre 2021), si ricorda, ha stabilito che, per chiunque voglia utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito per spese superiori ai 10.000 euro, è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
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