AVVIARE UN ATTIVITA’ ECONOMICA

Questo breve vademecum è rivolto a coloro che intendono mettersi in proprio per avviare un’impresa nel variegato mondo del commercio, del turismo e dei servizi. Lo scopo è di fornire agli aspiranti imprenditori le principali informazioni sugli adempimenti normativi, burocratici, fiscali, amministrativi e previdenziali per mettersi in proprio.
L’intento è quello di rispondere alle numerosissime richieste di informazioni che ci vengono giornalmente rivolte soprattutto da parte di giovani. L’auspicio è che ci si sia riusciti…

IL COMMERCIO:
Svolgere un’attività commerciale significa acquistare merci e rivenderle ad altri nello stato in cui sono state acquistate oppure dopo averle sottoposte alle eventuali trasformazioni o trattamenti abitualmente praticati, purché questa attività di intermediazione sia svolta in nome e per conto proprio.  Il commercio può essere all’ingrosso o al minuto.

COMMERCIO ALL’INGROSSO: È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome o per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane…), o ad utilizzatori in grande (enti pubblici o privati, ospedali…). Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

COMMERCIO AL DETTAGLIO: È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Il commercio all’ingrosso e il commercio al minuto si differenziano per il tipo di cliente a cui si rivolgono e non per la quantità, grossa o piccola, delle merci scambiate. Il commercio al minuto si distingue a sua volta in:

• Esercizio dell’attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa (negozio).

• Distribuzione automatica.

• Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione. • Vendita a domicilio.

• Commercio elettronico.

• Vendita ambulante o su area pubblica.

L’attività commerciale, sia al dettaglio che all’ingrosso può essere esercitata con riferimento a 2 distinti settori merceologici:

1) ALIMENTARE: L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore alimentare, sia al dettaglio che all’ingrosso è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante per il commercio nel settore alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione (l’ASCOM organizza corsi riconosciuti dalla Regione Lazio);

b) avere esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso al dettaglio di prodotti alimentari, o aver prestato la propria opera presso imprese del settore in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o di coadiutore familiare.

2) NON ALIMENTARE: Per aprire un’attività in questo settore non sono richiesti specifici requisiti professionali.

LE VARIE FORME DI COMMERCIO AL MINUTO
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE FISSA (NEGOZIO)
Tale attività può essere esercitata in modo stabile secondo tre distinte modalità strutturali:

1) Esercizi di vicinato:
esercizi aventi una superficie di vendita (area destinata alla vendita):
-fino a 150 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti;
-fino a 250 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti;

L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (DIA).

Questa deve contenere la dichiarazione dell’interessato:
– di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare);
– di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e le destinazioni d’uso;
– del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita.

2) Medie strutture di vendita:
esercizi aventi una superficie di vendita:
– compresa tra 150 e 1500 mq (nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti);
– compresa tra 250 e 2500 mq (nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti);

L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio (le domande si intendono accolte trascorso il termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, dal ricevimento della comunicazione).

3) Grandi strutture di vendita:
esercizi aventi una superficie di vendita:
– superiore a 1500 mq (nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti);
– superiore a 2500 mq (nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti);

L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, previo parere favorevole della regione nell’ambito di una conferenza di servizi composta da rappresentanti di regione provincia e comune (le domande si intendono accolte trascorso il termine stabilito dalla regione, comunque non superiore a 120 giorni, dalla data di convocazione della conferenza di servizi).

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA:
È la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici. Per iniziare l’attività è necessaria un’apposita comunicazione al comune competente per territorio. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e professionali (solo per l’alimentare), il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, se l’apparecchio automatico viene istallato sulle aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE:
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi e il settore merceologico.
È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta; è consentito al più l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
Se la vendita è effettuata tramite televisione, l’emittente deve accertare, prima di mettere in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto per la vendita al dettaglio.

VENDITA A DOMICILIO:
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Se il soggetto intende avvalersi dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. L’impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti sopra citati.

COMMERCIO ELETTRONICO:
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove l’introduzione e l’uso del commercio elettronico con azioni svolte a sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico, tutelando nel contempo i consumatori. La procedura per iniziare il commercio elettronico è la medesima di quella prevista per la vendita per corrispondenza.

COMMERCIO AMBULANTE O SU AREA PUBBLICA:
Per commercio su aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle are private delle quali il comune abbia la disponibilità.
Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, la piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
L’esercizio dell’attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
Nel caso l’attività venga esercitata in un mercato regolarmente costituito, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove ha sede il mercato.
Nel caso l’attività venga esercitata in forma itinerante, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza; in caso di società dal comune dove questa ha sede legale.

LA RISTORAZIONE:

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita e il consumo sul posto, che comprende tutti i casi i cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre la licenza comunale.
Requisiti per ottenere la licenza sono:
– requisiti personali (maggiore età, obblighi scolastici assolti) e morali (non essere stati dichiarati falliti, non avere riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni e non avere riportato un’altra serie di condanne previste dalla legge);
– requisiti professionali (uno dei seguenti, in alternativa): frequenza con esito positivo di corsi di Scuola Alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale; frequenza con esito positivo di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalla Regione (Corso P.I.A.); aver esercitato l’attività presso le imprese di somministrazione in qualità di dipendente qualificato o di collaboratore familiare, per almeno due anni negli ultimi cinque.

REQUISITO PROFESSIONALE (P.I.A. Percorsi Integrati Assistiti):
La regione Lazio ha stabilito che il requisito professionale può essere acquisito attraverso la frequenza con esito positivo di un corso di formazione denominato P.I.A. Tale Corso della durata di 92 ore prevede, oltre le ore di lezione l’assistenza integrata da parte del soggetto attuatore per l’inizio dell’attività.

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA:
L’autorizzazione all’apertura e al trasferimento di un pubblico esercizio è rilasciata dal comune dove ha sede l’attività, secondo i parametri fissati con delibera comunale.

L'INTERMEDIAZIONE:

La funzione principale dell’attività commerciale è quella di trasferire i prodotti dalle località di produzione a quelle di consumo. Commercianti e produttori, per raggiungere i loro obiettivi di vendita, possono fare ricorso alla collaborazione di dipendenti o di lavoratori autonomi.
A quest’ultima categoria (detti autonomi in quanto non hanno con gli imprenditori un rapporto di subordinazione anche se agiscono nell’interesse delle parti) appartengono:

– agenti di commercio
– rappresentanti di commercio
– procacciatori d’affari
– commissionari
– mediatori

L’agente di commercio è l’intermediario che a seguito di un incarico continuativo promuove la conclusione d’affari in una determinata zona per conto di una o più ditte, dalle quali riceve un compenso di norma commisurato agli affari conclusi.L’agente opera in nome e per conto del venditore e vende cose con la clausola “salvo approvazione della casa”.

Il rappresentante di commercio è l’intermediario che opera in una determinata zona in nome e per conto di una o più ditte per le quali, diversamente dall’agente, ha la facoltà di concludere affari. Il rappresentante, quindi, impegna e rappresenta direttamente il venditore e vincola il medesimo, essendo munito di mandato a vendere.

Il procacciatore d’affari è un intermediario che promuove affari per conto di una o più ditte, ma solo in modo occasionale e non continuativo. Il rapporto, in tale caso, si limita ad un impegno unilaterale di una o più ditte che promettono il riconoscimento di una provvigione alla conclusione di un affare.

Il commissionario è un intermediario che ha ricevuto il mandato di vendere una determinata merce in nome proprio, ma per conto di una ditta committente.

Il mediatore è l’intermediario che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per l’effetto del suo intervento.

Per l’esercizio dell’attività di agente di commercio o rappresentante di commercio è necessaria l’iscrizione al Ruolo Agenti Rappresentanti (RAR) presso la Camera di Commercio dove ha sede la ditta.
L’iscrizione è concessa sulla base di specifici requisiti professionali consistenti o in un titolo di studio abilitante (diploma di ragioneria o assimilato, laurea in materie economico-giuridiche); o sulla base di una attività lavorativa con mansioni di organizzazione e direzione nelle vendite esercitata per almeno due anni; o frequentando un corso professionale riconosciuto dalla regione.

Per l’esercizio dell’attività di mediatore è necessaria l’iscrizione nel Ruolo Agenti d’Affari di Mediazione (RAM) riconosciuto sulla base di titolo di studio abilitante (diploma di ragioneria o assimilato, laurea in laurea in materie economico-giuridiche) o superando l’apposito esame presso la Camera di Commercio.

IL TURISMO:

LE IMPRESE TURISTICHE:

  • Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblica, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
  • I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
  • I villaggi-albergo sono alberghi che, in un’unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocati in più stabili, servizi centralizzati.
  • Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.
  • I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorni di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento (campers, ecc.).
  • I villaggi turistici sono servizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
  • Gli alloggi agro-turistici sono locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
  • Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere (massimo 12 posti letto) ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
  • Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità da sette giorni a tre mesi consecutivi.
  • Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo (non più di 90 giorni) di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o enti religiosi operanti senza fine dio lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari.
  • Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, di giovani e dei loro eventuali accompagnatori.
  • Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

L’oggetto principale dell’attività delle imprese ricettive consiste nella produzione e nello scambio del servizio di ospitalità, mentre la prestazione di altri servizi quali la ristorazione e la ricreazione è accessoria.

LE AGENZIE DI VIAGGI:
Sono imprese che svolgono attività di organizzazione di soggiorni, viaggi, crociere per singoli e gruppi (tour-operators) o di vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni organizzati da altre agenzie (dettaglianti). Svolgono inoltre attività di organizzazione di escursioni individuali e collettive, prenotazione e vendita biglietti, accoglienza e assistenza dei clienti, prenotazioni di alberghi e ristoranti, ritiro e deposito bagagli per conto del cliente, informazione turistica.

Per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi occorre l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di competenza e che all’interno dell’azienda vi sia un direttore tecnico (titolare, legale rappresentante o dipendente) abilitato in base a superamento di specifico concorso regionale.

QUALE FORMA GIURIDICA SCEGLIERE:

Quando si inizia un’attività economica l’imprenditore deve scegliere quale tipo di forma giuridica d’impresa conviene di più. La scelta è fondamentale perché occorre tenere conto della responsabilità patrimoniale a cui si va incontro, delle esigenze finanziarie dell’impresa, delle convenienze fiscali.

DITTA INDIVIDUALE E IMPRESA FAMILIARE:
Formata da un unico titolare imprenditore che agisce autonomamente, è la forma legale più semplice e meno costosa per un’attività economica.
Per tutti gli atti compiuti nell’impresa, l’imprenditore è responsabile con tutto il proprio patrimonio personale ed è soggetto al fallimento.
L’impresa individuale è oggi presente nel piccolo commercio al dettaglio, prevalentemente sotto forma di impresa familiare.

Per impresa familiare si intende un’impresa individuale in cui collaborano in modo continuativo i propri familiari. A tal riguardo sono considerati familiari: il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori e figli, i nonni, i bisnonni, i nipoti – di nonno, e i pronipoti, i fratelli, le sorelle, gli zii enipoti) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore e cognati). Costoro partecipano agli utili, ai beni acquistati con l’impresa e agli incrementi dell’azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Il proprietario è solo e sempre il titolare: per questo motivo la ripartizione riguarda esclusivamente gli utili, mentre il fallimento non può coinvolgere i familiari.

SOCIETÀ DI PERSONE:
Le società di persone possono essere “in nome collettivo” (S.N.C.) o “in accomandita semplice” (S.A.S.). Nella S.N.C. i soci hanno una responsabilità solidale illimitata, cioè rispondono dei debiti societari con tutto il loro patrimonio; nella S.A.S. invece mentre i soci accomandatari rispondono illimitatamente, i soci accomandanti invece sono responsabili limitatamente al capitale investito.

Per entrambe le società non sono previsti: un capitale minimo, un organo di controllo, un’assemblea di maggioranza, un obbligo di deposito del bilancio, la possibilità di emettere obbligazioni.

Ci sono inoltre alcune formalità per la loro costituzione:
– l’atto costitutivo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
– il deposito entro 30 giorni dell’atto costitutivo nel Registro delle impre se per l’iscrizione;
– il deposito al Registro delle imprese dell’accettazione di carica degli amministratori entro 15 giorni dalla nomina;
– la comunicazione all’ufficio distrettuale delle imposte dirette competente dell’avvenuta costituzione della società entro 3 mesi;
– la richiesta all’ufficio I.V.A., entro 30 giorni dalla costituzione, dell’attribuzione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;

SOCIETÀ DI CAPITALI:
Le società di capitali possono essere: a responsabilità limitata (S.R.L.), per azioni (S.P.A.) e in accomandita per azioni (S.A.P.A.).
Elemento caratteristico di tutte le società di capitali è la personalità giuridica (ovviamente dopo l’iscrizione al Registro delle imprese) in base alla quale sono loro stesse soggette di diritti e doveri. Questo significa principalmente che verso i terzi risponde solo la società con il proprio patrimonio sociale, e che in caso di fallimento fallisce solo la società con il proprio capitale conferito.

In linea generale la S.R.L., avendo una struttura abbastanza snella e non necessitando di un capitale elevato, è la più indicata per un tipo di attività dinamica, senza eccessivi impianti burocratici e di dimensioni contenute e può essere costituita anche da un solo socio.

La S.P.A. ha invece una struttura un po’ più articolata ed è adatta per attività di notevoli dimensioni.

La S.A.P.A., infine, è poco diffusa ed ha una struttura simile alla S.P.A. ma con la caratteristica fondamentale che solo alcuni soci, gli accomandatari, rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali e sono di diritto gli amministratori della società.

Nella S.R.L. i soci rispondono dei debiti societari limitatamente al capitale investito; il capitale minimo è di 20 milioni; possono ricoprire la carica di amministratore sia soci che non soci a tempo indeterminato; sussiste l’obbligo di deposito del bilancio; non si possono emettere azioni.

La SRLS società a responsabilità limitata semplificata è una forma di s.r.l. la cui costituzione è agevolata dal punto di vista dell’ammontare del capitale sociale necessario (inferiore a € 10.000,00) e dei costi da sostenere e può essere costituita con contratto o atto unilaterale da qualsiasi persona fisica a prescindere dall’età anagrafica .

Anche nella S.P.A. i soci rispondono limitatamente al capitale investito; il capitale minimo è di 200 milioni; i soci e i non soci possono essere amministratori per la durata di tre anni, rieleggibili; è obbligatorio il deposito del bilancio; possono essere emesse azioni.

Nella S.A.P.A. si distingue tra soci accomandatari che rispondono illimitatamente, e i soci accomandanti che rispondono limitatamente al capitale investito; il capitale minimo è di 200 milioni; gli amministratori possono essere soci e non soci a tempo indeterminato; vige l’obbligo di deposito del bilancio; possono essere emesse azioni.

Le formalità per la costituzione sono comuni a tutti i tre tipi di società di capitali:
– Deposito presso una banca abilitata all’importo deL 25% dell’ammontare del capitale sociale sottoscritto in denaro (il deposito sarà restituito alla società dopo l’iscrizione al registro delle imprese);
– Stipula dell’atto costitutivo mediante atto pubblico: all’atto vene allegato lo statuto della società che è il documento che regola i rapporti tra i soci, struttura e funzionamento della società;
– Ricorso al Tribunale per l’omologazione dell’atto costitutivo della società; va redatto in carta da bollo da 20 mila lire e presentato entro 30 giorni dalla data di costituzione della società allegando la quietanza della banca dell’avvenuto versamento deL 25%;
– Deposito dell’atto costitutivo per l’iscrizione nel Registro delle imprese, allegando copia del decreto di omologazione;
– Deposito dell’accettazione di carica degli amministratori delle società;
– Deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’accettazione di carica dei sindaci (quando previsti);
– Comunicazione, entro tre mesi dalla costituzione, all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente dell’avvenuta costituzione della società;
– Richiesta all’Ufficio IVA, entro 30 giorni dalla costituzione, dell’attribuzione del numero del codice fiscale e partita Iva;
– Vidimazione, prima del loro utilizzo, dei libri societari.

I COSTI DA SOSTENERE:

Esiste una serie di fattori da tenere in considerazione prima di iniziare un’attività commerciale: la localizzazione, la clientela, il know how nel proprio settore, la razionalità dell’organizzazione, il livello professionale del personale, i rapporti instaurati con le banche e con i fornitori. Poiché tutti questi fattori hanno un costo è importante prenderli in considerazione.

I costi si possono suddividere in:

COSTI MATERIALI:
– Ubicazione dei locali;
– Acquisizione dei locali;
– Attrezzature;
– Assortimento delle merci;
– Fornitura.

COSTI IMMATERIALI:
– Comunicazione e marketing;
– Formazione professionale;

COSTI PER LA DEFINIZIONE DELL’UBICAZIONE DEI LOCALI:
L’ubicazione dell’esercizio influisce in maniera decisiva sulla sua fortuna o fallimento dello stesso. È dunque evidente come sia necessario valutare con attenzione tutte le possibili alternative, anche analizzando la quntità e qualità del mercato, ovvero studiando la propria clientela, l’accessibilità del punto vendita e la concorrenza, prima di decidere definitivamente.

I locali potrebbero essere in:
– centro storico: molti sono i vantaggi di una localizzazione centro storico, ad esempio la presenza di molte tipologie di negozi ha come diretta conseguenza un’elevata capacità attrattiva di tale zona.

– centro commerciale: normalmente situati in aree extraurbane, hanno sia il vantaggio di costituire un polo attrattivo importante, sia di disporre di ampi parcheggi. Bisogna però tenere in considerazione gli elevati costi d’affitto degli spazi e quelli promozionali che devono essere sostenuti dagli operatori del centro commerciale per animare il centro.

– altra zona, isolato o in gruppo di negozi: è un’alternativa per chi vuole offrire un servizio di prossimità o per chi possa sfruttare una rendita di posizione. Occorre tenere presente che, se da un lato ci sono bassi costi operativi, dall’altro bisogna realizzare maggiori investimenti pubblicitari e promozionali per rendersi visibili.

COSTI PER L’ACQUISIZIONE DEI LOCALI:
Altri costi da considerare sono: acquisizione dell’immobile, in proprietà o in locazione; ristrutturazione e allestimento dei locali; acquisto dei mobili.

COSTI PER LE ATTREZZATURE:
I costi per le attrezzature variano ovviamente al variare del tipo di attività commerciale. Un ulteriore costo da considerare oramai indifferibile in sede di avvio di un’attività commerciale è quello per le attrezzature informatiche, sia per gli adempimenti contabili civilistici e fiscali, sia per tenere costantemente sotto controllo la gestione aziendale; infatti un primo flusso di informazioni è quello relativo al controllo delle scorte e delle differenze inventariali.

COSTI PER LA CREAZIONE DELL’ASSORTIMENTO:
In fase di avvio bisogna tenere conto di un altro elemento di costo: la composizione iniziale delle scorte, la profondità della gamma dei prodotti offerti e l’ampiezza dell’assortimento.
Le scorte rappresentano un investimento che costa caro, sia in termini di denaro immobilizzato, che di spazio per il loro immagazzinamento. Più veloce è il tempo tra l’acquisto e la vendita, maggiore è il loro rendimento, sia in termini finanziari che commerciali. Se si verifica la possibilità di pagare i fornitori con dilazioni, e la rotazione è veloce, si può arrivare a vendere le merci anche prima di pagarle. In questo modo si potrà valutare l’opportunità di applicare sulle merci ricarichi più bassi rispetto a quei negozi a rotazione più lenta.

COSTI DELLA FORNITURA:
Ci sono vari fattori che devono influenzare la scelta dei fornitori: i prezzi, i servizi offerti, i tempi di consegna e il loro rispetto, le quantità minime ordinabili, le dilazioni nei tempi di pagamento concesse.
È di sicuro più economico rifornirsi direttamente dall’industria, poiché consente un rapporto diretto con chi fabbrica il prodotto da commercializzare, ma potrebbe richiedere periodi di riordino più lunghi e singoli ordinativi più alti.
Pur essendo la fornitura attraverso grossista più cara, consente però acquisti più frequenti e di minore entità, oltre che maggiori dilazioni. In questo modo si può ridurre il volume delle scorte riducendo così rischi e costi.

COSTI PER LA COMUNICAZIONE:
Per svolgere l’azione di comunicazione l’imprenditore commerciale si avvale di strumenti come: la pubblicità, la propaganda, la promozione.
Le informazioni su specifiche situazioni di mercato, come le promozioni di determinati articoli in un certo periodo oppure nella fase di lancio, vengono assegnate in genere a volantini, manifesti murali e in parte alle radio locali.
I giornali, le televisioni e in parte le radio locali, vengono invece normalmente utilizzati per comunicazioni di tipo istituzionale, per far conoscere il negozio e per qualificare la sua immagine.
Lo scopo della propaganda invece non è quello di spingere all’acquisto, ma solo di favorire nell’opinione pubblica un giudizio positivo sull’azienda. Questo strumento è particolarmente utile al momento dell’apertura del negozio, quando è possibile ottenere degli spazi sui giornali o nelle radio locali, per sottolineare i caratteri innovativi del punto vendita.
Infine esiste tutta una serie di attività, diverse dalla pubblicità e dalla propaganda, come la promozione vendite dirette a stimolare il consumatore all’acquisto attraverso buoni sconto, campioni gratuiti, dimostrazioni/degustazioni nel punto vendita, premi per acquisti superiori a una certa cifra, concorsi a premi, ecc.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL’IMPRENDITORE E DEL PERSONALE:
La professionalità dei titolari delle aziende e dei loro dipendenti è oramai una qualità sempre più richiesta dagli utenti. Bisogna perciò tenere in considerazione anche questa voce fra i costi, e più in particolare:

– esigenze di preparazione manageriale e gestionale dell’imprenditore, soprattutto in materia di organizzazione, controllo di gestione, rapporti con banche e fornitori;

– esigenze di preparazione specifica relative al settore di attività in modo da acquisire sia elementi che consentano il rispetto delle normative vigenti (es. in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro), che di approfondire la conoscenza delle tecniche di vendita e delle caratteristiche funzionali di utilizzo dei prodotti venduti in modo da migliorare la qualità del servizio offerto ai consumatori.

GLI STRUMENTI FINANZIARI

Per gestire un’attività indubbiamente sono necessari mezzi finanziari adeguati. Le più comuni fonti finanziarie sono: l’apporto personale o dei soci e/o dall’indebitamento verso terzi (banche, società di leasing, ecc…).
Per valutare a quali strumenti finanziari accedere è importante tenere conto della natura dei fabbisogni finanziari dell’impresa, che si possono così suddividere:

FABBISOGNO CORRENTE:
è quello legato alle operazioni di esercizio del ciclo “acquisti-magazzino-vendite”. Il fabbisogno della gestione corrente deve essere coperto da fonti cosiddette non rigide (ad esempio, scoperto di conto corrente)

FABBISOGNO NON CORRENTE:
è quello connesso allo svolgimento delle operazioni di investimento che non sono legate al singolo esercizio annuale, ma hanno una valenza pluriennale (ad esempio l’acquisto dell’immobile). Le esigenze di investimento durevole devono essere coperte da fonti rigide (quali il capitale proprio o i mutui a medio/lungo termine).
Gli strumenti finanziari si possono così distinguere in: crediti a breve termine e crediti a medio – lungo termine.

CREDITO A BREVE TERMINE:
viene utilizzato per la gestione delle attività correnti dell’impresa, come liquidità, crediti e scorte. Con l’apertura di credito si realizza un contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Le aziende commerciali utilizzano normalmente la forma dell’apertura di credito in conto corrente. In questo modo l’azienda può utilizzare in diverse riprese l’affidamento ottenuto, potendo ripristinare con successivi versamenti l’originaria disponibilità, usufruendo della linea di credito accordato.

CREDITO A MEDIO – LUNGO TERMINE:
viene utilizzato per il finanziamento delle attività fisse, come immobilizzazioni materiali e immateriali.
Tipico strumento a medio – lungo termine è rappresentato dal mutuo. In questo caso l’impresa ha a disposizione una determinata somma di denaro, per la cui restituzione è previsto un piano pluriennale di rientro a rate.
Un altro strumento di tale genere utile per le aziende è il leasing: un’operazione finanziaria con cui una parte concede ad un’altra, dietro corrispettivo di un canone periodico, il godimento di un bene per un certo periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha ricevuto il godimento può scegliere tra la prosecuzione del godimento, la restituzione del bene, l’acquisto della proprietà (mediante il versamento di un prezzo stabilito).

LE GARANZIE:
Per ottenere un finanziamento da un istituto di credito l’interessato deve presentare una formale richiesta scritta, corredata da una documentazione in cui si specifica l’importo del fido, la sua durata, le eventuali garanzie. La banca (o l’istituto a cui si chiede il credito) ricorre all’acquisizione di una garanzia che di norma è patrimoniale.
La legge conosce due tipi di garanzie: reali (pegno e ipoteca), e personali (fideiussione e avvallo). Col pegno e l’ipoteca la garanzia colpisce direttamente il bene e si esaurisce su di esso, poiché colui che ha costituito il pegno o concesso l’ipoteca risponde solo nei limiti del bene stesso. Con la fideiussione e l’avvallo, invece, avendo messo a disposizione tutto il patrimonio genericamente, il garante risponde con esso sino a concorrenza delle ragioni del credito garantito.

N.B. Tra i due tipi di garanzie le banche tendono a preferire quelle reali anche in dipendenza del fatto che la loro disciplina assicura un diritto di prelazione nell’esecuzione forzata.

LE LEGGI SPECIALI:
Alcune tipologie di aziende possono richiedere l’accesso a finanziamenti agevolati previsti da normative europee o leggi regionali. In particolare ricordiamo la legge regionale a favore dell’imprenditoria femminile o i fondi comunitari per i giovani che avviano attività innovative. Particolare attenzione va posta non solo nell’esame dei requisiti richiesti per l’accesso a tali agevolazioni, ma anche alla maggiore o minore complessità dell’iter previsto.

GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI PER APRIRE UN'ATTIVITA':

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

  • IN COMUNE:
    Per svolgere attività di commercio al minuto, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande è necessario presentare la comunicazione di inizio attività o ottenere la specifica autorizzazione amministrativa comunale.
  • IN CAMERA DI COMMERCIO:
    Oltre alle necessarie abilitazioni preliminari per l’esercizio di alcune attività commerciali, l’imprenditore commerciale dovrà comunicare al Registro Imprese presso la Camera di Commercio in cui esercita l’attività l’inizio, la modifica, il trasferimento e l’eventuale cessazione entro 30 giorni dall’evento.

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI:
INPS (Istituto nazionale previdenza sociale): nel termine di trenta giorni dall’inizio dell’attività il commerciante ha l’obbligo dell’iscrizione alla gestione autonoma dei commercianti presso l’INPS. Il titolare dell’impresa non deve iscrivere solo se stesso, ma anche quei familiari che collaborano con continuità nell’attività commerciale.

INAIL (Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): provvede soprattutto all’assistenza economica ai lavoratori soggetti al rischio di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. Non riguarda solo i dipendenti, ma anche i familiari collaboratori del titolare e i soci. La denuncia all’INAIL deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’attività. Sempre entro 5 giorni va comunicato il nominativo dei dipendenti e collaboratori adibiti ai lavori a rischio.

ADEMPIMENTI FISCALI:
I soggetti che intraprendono un’attività commerciale nel territorio dello Stato devono entro 30 giorni comunicarlo all’Ufficio Unico delle Entrate competente per territorio. La comunicazione ha lo scopo, da una parte, di portare a conoscenza il Fisco della nuova attività e, dall’altra, di far sì che il contribuente ottenga la partita IVA.

PARTITA IVA: l’Ufficio che riceve la dichiarazione di inizio attività, attribuisce il numero di partita IVA. Tale numero, che rappresenta il codice identificativo della ditta, va indicato dal contribuente sulle dichiarazioni, sulle deleghe o sugli attestati di versamento (Mod. F24) e su ogni atto destinato direttamente o indirettamente all’Ufficio.
È da ricordare poi, che ogni variazione, sia essa relativa all’attività (cambiamento codice attività esercitata, apertura nuovi punti vendita, etc…), o al titolare della stessa (variazione residenza, variazione stato civile, etc…), dovrà essere comunicata entro 30 giorni all’Ufficio Unico delle Entrate competente per territorio.
Dopo aver ottenuto l’attribuzione del numero di partita IVA, è necessario munirsi poi dei libri contabili (libro beni ammortizzabili, libro giornale, etc…) necessari per l’esercizio dell’attività. Tali libri sono normalmente redatti dal depositario delle scritture contabili, ad eccezione del registro dei corrispettivi (obbligatorio per chi esercita il commercio al dettaglio) e di pochi altri registri relativi ad attività particolari (commercio di beni usati, oreficeria, etc…), che devono essere aggiornati quotidianamente a cura del titolare.

Oltre a quanto sin qui esposto, sono poi da aggiungere gli adempimenti di rito, cioè che devono essere espletati ogni anno di esercizio dell’attività.
Tali adempimenti sono:
– il versamento periodico (mensile o trimestrale) dell’IVA se il saldo del relativo periodo risulta a debito;
– compilazione ed invio della dichiarazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
– redazione ed invio del modello UNICO comprensivo (se l’azienda si trova in un periodo di normale esercizio d’attività) della dichiarazione IVA annuale, dichiarazione 770 inerente i sostituti d’imposta, dichiarazione dei redditi (Mod. 740 – 750 – 760).
– versamento delle imposte (Irap ed Irpef od Ires) risultanti dalla dichiarazione dei redditi entro i termini annualmente notificati;

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