LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La norma Antiriciclaggio dal 1° luglio modifica la soglia massima per i trasferimenti di denaro contante, scendendo da 3.000 euro a 2.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2022, il limite scenderà ancora, arrivando a 1.000 euro.
L’art. 18 c. 1 lett. a) del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche in L. n. 157/2019, ha stabilito così due variazioni rispetto al limite massimo consentito per effettuare pagamenti in contanti, e cioè:
Si ricorda che la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse (come per esempio tra il socio e la società di cui fa parte, tra il titolare dell’impresa familiare e il collaboratore, tra due società anche se l’amministratore è lo stesso).
Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel divieto:
➡ quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso cliente per fatture “indipendenti tra loro” non legate da un unico ordine);
➡ quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);
➡ i pagamenti rateali stabiliti per iscritto (contratto) oppure determinati in modo ordinato e annotati in fattura (naturalmente per ovviare a interpretazioni artificiose e quindi elusive dovrà sussistere un congruo periodo di tempo tra una rata e l’altra).
Inoltre, si ricorda che è sempre consentito che il pagamento di una somma superiore al limite di legge avvenga in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito) e in parte in contanti, purché quest’ultimo sia inferiore ai limiti di legge vigenti tempo per tempo.
Tuttavia, non si configura operazione “frazionata” qualora il trasferimento di somme risulti da previo accordo tra le parti, come nel caso in esame.
Per quanto riguarda i compro oro, la normativa di riferimento fissa la soglia del pagamenti in contanti a 500 euro. E’ vietato rateizzare in diversi pagamenti una somma superiore per aggirare la regola (si configura un comportamento elusivo). Il ministero ricorda che la legge impone al gestore dell’attività di compro oro l’utilizzo di un conto corrente dedicato, bancario o postale, sul quale devono transitare tutte le operazioni relative all’attività di compro oro e che non può invece essere utilizzato anche per altre tipologie di operazioni.
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