A partire dal prossimo 30.6.2022, scattano le sanzioni applicabili a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici.
La sanzione risulta determinata dalla somma di:
- un importo fisso pari a € 30;
- un importo variabile in base al valore della transazione rifiutata.
Il DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.
In particolare, l’art. 15 del citato Decreto, dopo le varie modifiche apportate nel tempo, dispone l’obbligo per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali“, di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito / credito / altri strumenti elettronici.
Tale obbligo interessa non solo i commercianti ed i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) bensì anche gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).
Con il Decreto 24.1.2014 il MISE, di concerto con il MEF, ha emanato le specifiche disposizioni attuative dell’obbligo in esame prevedendone l’esclusione soltanto in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”.
ANTICIPATA L’ENTRATA IN VIGORE DEL REGIME SANZIONATORIO
L’art. 18, comma 1, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2” ha modificato la data di entrata in vigore del citato regime sanzionatorio in esame, anticipandola al 30.6.2022.
Le ragioni che hanno portato all’anticipazione del regime sanzionatorio sono collegate all’attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
AMMONTARE DELLA SANZIONE
Come disposto dal comma 4-bis del citato art. 15, la sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:
- € 30 (quota fissa);
- 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).
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La predetta sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio. |
Esempio |
Marco Rossi, artigiano, rifiuta di accettare il pagamento elettronico di € 400 proposto dal proprio cliente per la realizzazione di una rastrelliera per biciclette. A seguito del rifiuto opposto dall’artigiano la sanzione applicabile risulta pari a € 46 (30 + 400 x 4%). |
L’ambito normativo di riferimento del regime sanzionatorio in esame non è quello tributario. Infatti, come disposto dal citato comma 4-bis “per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689“.
I soggetti preposti all’accertamento della violazione sono gli ufficiali / agenti di Polizia giudiziaria nonché gli organi che in base all’art. 13, comma 1, Legge n. 689/81 sono “addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro“. La gestione della procedura sanzionatoria (rapporto delle violazioni riscontrate) è attribuita al Prefetto territorialmente competente.