POLIZZA CATASTROFALE L’OBBLIGO NON OBBLIGO E IL RINVIO AL 01/01/2026 PER LE PICCOLE IMPRESE
1 Aprile 2025
Come noto, il mod. 770 va presentato da parte:
Il mod. 770 (Semplificato / Ordinario) va presentato in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato), esclusivamente in forma autonoma, entro il 31.7 di ogni anno.
Di conseguenza, il termine di presentazione del mod. 770/2015 relativo al 2014 scade il 31.7.2015.
In merito alla possibilità di proroga del termine di presentazione del mod. 770/2015, il MEF, in risposta all’Interrogazione parlamentare 30.6.2015, n. 3-01581, aveva affermato che “non si ravvisano ragioni tecniche valide per il differimento della scadenza di presentazione del modello ...”.
Ora, in prossimità del termine di presentazione e analogamente agli anni scorsi, lo stesso MEF, anche in considerazione delle richieste avanzate dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria, nell’ambito della risposta all’Interrogazione parlamentare 23.7.2015, n. 5-06106, ha annunciato l’emanazione di un apposito DPCM che dispone la proroga dell’invio del mod. 770/2015. In particolare è affermato che:
“… il Governo si accinge a disporre, per il 2015, la proroga al 21 settembre del termine per la presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d’imposta”.
Pertanto l’invio telematico delle dichiarazioni relative al 2014 va effettuato entro i seguenti termini:
Va evidenziato che nella citata risposta viene altresì espressa “l’intenzione dell’Esecutivo di predisporre nel prossimo autunno un meccanismo che preveda, a regime e in via permanente, senza dover procedere di volta in volta mediante specifici interventi di proroga, una riorganizzazione complessiva e permanente della tempistica relativa agli adempimenti fiscali … stabilendo … un sistema automatico di proroga dei termini stessi in caso di ritardi negli adempimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, ad esempio per quanto riguarda la predisposizione della modulistica tributaria”.
La proroga comporta lo slittamento del termine per la regolarizzazione, tramite il ravvedimento operoso, con la sanzione pari a 1/8 del minimo (3,75%), delle violazioni relative al 2014 connesse con gli omessi / tardivi versamenti, considerato che la stessa deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97, “entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”, ossia, alla luce della proroga, entro il 21.9.2015.
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