POLIZZA CATASTROFALE L’OBBLIGO NON OBBLIGO E IL RINVIO AL 01/01/2026 PER LE PICCOLE IMPRESE
1 Aprile 2025
E’ in arrivo l’assegno temporaneo, grazie al quale anche molti lavoratori autonomi potranno accedere agli aiuti alle famiglie ai sensi della Legge delega del 1° aprile 2021, n. 46.
Il beneficio accompagnerà temporaneamente le famiglie, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, alla vera e propria entrata a regime dell’Assegno universale e unico per ogni figlio, prevista a gennaio 2022.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (ad esempio nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori autonomi etc e che non possono dimostrare, sempre all’interno del nucleo, un reddito da lavoro dipendente per almeno il 70% di quello di tutto il nucleo) è riconosciuto un assegno temporaneo per figli minori su base mensile.
Le famiglie che possono accedere al beneficio sono appartenenti a:
Per beneficiarne il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE non superiore a 50.000 €.
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee. Gli importi si riducono al crescere del livello dell’Isee, secondo la tabella allegata al decreto legge n. 79/2021.
Si andrà comunque da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio:
Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;
Gli importi determinati sono inoltre maggiorati di 50 € per ciascun figlio minore con disabilità.
E’ necessario rivolgersi ad un Patronato poichè bisognainnanzitutto richiedere l’ISEE per verificare se è rispettato il requisito che deve essere inferiore ai 50.000 euro.
Poi sarà necessario presentare la domanda per il riconoscimento dell’assegno che può essere presentata in modalità telematica all’Inps ovvero presso i Patronati dal mese di giugno ed entro il 30 settembre 2021.
L’erogazione dell’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Gli importi saranno erogati dal mese della presentazione della domanda e per le domande presentate entro il 30 settembre saranno corrisposte mensilità arretrate, a partire da luglio.
L’assegno è erogato dall’Inps mediante accredito sull’IBAN del soggetto richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.
E’ compatibile con la fruizione:
Per coloro che percepiscono gli assegni familiari, il decreto legge ha previsto una maggiorazione, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, degli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore, pari a:
• 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
• 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.
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