LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Le lungaggini burocratiche non sono una valida scusa, se il contribuente non cambia residenza entro 18 mesi perde le agevolazioni prima casa previste per l’acquisto dell’immobile: lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione, ordinanza 4800/2015, che non ritiene i ritardi nel rilascio di autorizzazioni edilizie una causa ostantiva predominante rispetto all’obbligo di trasferire la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile per cui si chiede l’agevolazione.
In pratica, l’obbligo di rispettare il termine dei 18 mesi prevale e va dunque rispettato.
Il caso
Il caso riguardava un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva emesso un avviso per il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dopo la decadenza dei benefici per l’acquisto della prima casa, a causa del mancato trasferimento di residenza. Il contribuente ha presentato ricorso, accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale che ha ritenuto:
«Le lungaggini burocratiche di rilascio delle autorizzazioni edilizie per le opere di ristrutturazione prima e abitabilità poi» cause ostative «imprevedibili e non evitabili dal contribuente».
Stessa decisione da parte della Commissione Regionale, mentre la Cassazione ha dato un’interpretazione opposta, dando ragione all’Agenzia delle Entrate (secondo cui, fra l’altro, le circostanze descritte dalla sentenza impugnata non avevano determinato l’impedimento assoluto di trasferire la residenza). La Suprema Corte ha stabilito che comunuqe i benefici fiscali per l’acquisto prima casa spettano alla sola condizione che entro il termine di 18 mesi il contribuente proceda al trasferimento di residenza.
(Fonte: sentenza Corte di Cassazione 4800/2015).
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