LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La legge di Bilancio 2023 oltre ad aver aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi /compensi per poter rimanere nel regime forfettario, ha introdotto un nuovo limite al raggiungimento del quale si decade immediatamente dall’anno stesso.
A partire dalle operazioni che comportano il superamento del nuovo limite di 100.000 euro è dovuta l’IVA e devono essere applicate, se dovute, le ritenute d’acconto.
Il raggiungimento in corso d’anno della soglia costringerà il forfetario alla determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo con criteri “ordinari” di deduzione dei componenti negativi dai componenti positivi. Pertanto, l’ex forfetario dovrà recuperare i costi sostenuti anche nel periodo ante superamento del limite (spesso non certificati stante la non rilevanza dei costi nel regime forfetario).
Nulla è cambiato per il limite dei 20.000 € lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR nonché a titolo di lavoro accessorio. Se in corso d’anno viene superato tale limite dei 20.000 € si decade dal regime agevolato dall’anno successivo e nulla cambia per l’anno in corso.
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