LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
A decorrere dall’1.1.2023 il Legislatore ha previsto l’aumento da 1.000 a € 5.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.
La predetta riduzione non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute) e di conseguenza è applicabile la soglia di € 3.000.
Nell’ambito della Legge n. 197/2022, “Finanziaria 2023”, a decorrere dall’1.1.2023, il Legislatore ha previsto, con la modifica dell’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, l’aumento a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) del limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore. Merita evidenziare che in base al citato comma 3-bis, nel testo ante Finanziaria 2023, dall’1.1.2023 il limite sarebbe stato pari € 1.000.
Il predetto aumento non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute iscritti nell’apposito Registro) e di conseguenza è confermata la soglia di € 3.000.
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Il Legislatore non ha previsto la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni ex art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite, che risultano pertanto pari al minimo edittale di € 1.000. |
A seguito della modifica in esame dall’1.1.2023 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 5.000.
Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.
Nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, il MEF ha chiarito che per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.
La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate“, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.
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Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dallaprassi commerciale / accordi contrattuali. |
Nell’ambito delle citate FAQ il Ministero ha precisato che il termine “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a € 5.000, ancorché:
Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate. Ad esempio:
Per tali fattispecie va effettuata una valutazione caso per caso della sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto. Sul punto lo stesso Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti:
Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui la pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, pagamento rateale). Il trattamento ortodontico costituisce una prestazione professionale per la quale le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo quindi nella violazione in esame.
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Si rammenta che la Finanziaria 2018 ha introdotto il divieto di pagare le retribuzioni ai dipendenti in contante (i pagamenti vanno effettuati con strumenti tracciabili). Come evidenziato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Nota 15.4.2021, n. 606, alle violazioni in esame non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 8, comma 1, Legge n. 689/81. |
I trasferimenti di importo pari / superiore a € 5.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Nell’ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:
Si evidenzia che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare mensilmente all’UIF le operazioni (versamenti / prelevamenti / bonifici) in contante pari o superiori a € 10.000, anche frazionate, effettuate dal medesimo soggetto. Tali comunicazioni c.d. “oggettive” prescindono dal fatto che le operazioni costituiscono una violazione all’utilizzo del denaro contante;
non configura cumulo.
Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell’operazione.
Come sopra accennato, non è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse a decorrere dall’1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000.
Violazione |
Sanzione |
Utilizzo contante e titoli al portatore (*) |
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Comunicazione infrazioni uso del contante |
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(*) La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.
Si rammenta che le violazioni in esame possono essere definite:
Nell’ambito del consueto incontro di inizio anno la Guardia di Finanza ha precisato che per le condotte unitarie (commissive / omissive) che violano le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, come richiamato dall’art. 67, D.Lgs. n. 231/2007, è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 8, Legge n. 689/81 che prevede l’irrogazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo nei confronti del soggetto che, con un’azione / omissione in alternativa:
salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge.
Per quanto riguarda la nozione di unitarietà la G.d.F. richiama, a titolo esemplificativo, il chiarimento fornito dal MEF nelle citate FAQ, in base al quale (nel più ampio contesto dell’attività commerciale) “ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante“.
In sede di verbalizzazione, i verificatori riporteranno gli elementi idonei a stabilire se le plurime violazioni devono essere qualificate in alternativa come:
L’art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012 prevede una deroga alla limitazione all’uso del contante per gli acquisti:
Per le predette operazioni l’utilizzo del contante (dal 2019) risulta possibile fino a € 14.999,99.
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La disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (UE / extraUE / SEE) e non riguarda quindi le operazioni con soggetti passivi, per le quali permane il limite ordinario (ora pari a € 5.000) per la regolazione in contanti. |
Si rammenta che per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati devono porre in essere una serie di adempimenti.
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