LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Come noto, a decorrere dal:
30.6.2014 è stato introdotto l’obbligo di attivazione del POS per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali;
30.6.2022 è scattata l’applicazione delle sanzioni a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici.
Recentemente l’Agenzia delle Dogane ha disposto il non assoggettamento all’obbligo in esame a favore di tabaccai / titolari di patentino in relazione alle vendite di generi di monopolio, valori postali / bollati.
I soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”,
ossia commercianti e prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza,
società di servizi, ecc.) nonché studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro,
dottori commercialisti, ecc.) hanno l’obbligo di attivazione del POS, come previsto dal DL n. 179/2012.
Tale obbligo, escluso soltanto in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”, è scattato dal 30.6.2014
come stabilito dal DL n. 150/2013.
Con l’art. 19-ter, DL n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR”, è stato disciplinato il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata accettazione del pagamento elettronico (tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici) da parte del soggetto obbligato, la cui entrata in vigore, inizialmente fissata all’1.1.2023, è stata anticipata al 30.6.2022 dal DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”.
In particolare la sanzione applicabile è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota
variabile, così individuate :
La predetta sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.
Recentemente, con la Determinazione 24.10.2022, n. 484555/RU, l’Agenzia delle Dogane ha riconosciuto l’esclusione dall’obbligo in esame per i tabaccai / titolari di patentino.
Con la citata Determinazione n. 484555/RU è stato stabilito che “i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati”.
In particolare, tale esonero è riconosciuto, come evidenziato nella citata Determinazione, posto che:
Le medesime considerazioni sopra evidenziate con riguardo al rivenditore risultano valide anche con riferimento ai titolari di patentino che effettuano la vendita dei generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico.
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