LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Nell’ambito del c.d. “Decreto PNRR 2” è stato recentemente soppresso l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei:
L’obbligo di emissione della fattura elettronica decorre dall’1.7.2022 ed interessa i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
A partire dall’1.1.2024 l’utilizzo della fattura elettronica è generalizzato (interesserà anche i soggetti con ricavi / compensi 2021 pari o inferiori a € 25.000).
L’estensione dell’utilizzo della fattura elettronica si riflette sull’obbligo di invio del c.d. “esterometro”.
L’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal 2015 nei rapporti con la PA, è stato esteso alla generalità degli operatori a decorrere dal 2019, con la previsione di specifiche esclusioni.
In particolare l’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015esclude(va) espressamente da tale obbligo:
L’adozione della fatturazione elettronica è stata oggetto di una specifica richiesta di autorizzazione comunitaria. Il Consiglio UE, infatti:
A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE il Legislatore, con l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, modificando il comma 3 del citato art. 1 ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Dalla predetta data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
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Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura “N2.2“. |
Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l’obbligo in esame scatterà a partire dall’1.1.2024.
MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022
In base al comma 3 dell’art. 18 in esame è previsto un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio del c.d. “esterometro”. Si rammenta che la Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto che, a decorrere dall’1.1.2022, in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da / verso l’estero (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.
Da ultimo nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha disposto lo slittamento all’1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.
Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all’emissione della fattura elettronica), a decorrere dall’1.7.2022 i minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro“.
L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.
In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha “aggiornato” le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:
A seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica ad opera del DL n. 36/2022 in esame, i predetti soggetti (minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.
L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS per il 2019.
Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, e dell’art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.
Da ultimo l’art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 ha esteso tale divieto al 2022. Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
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